Art. 13. P e r s o n a l e 1. L'AREMOL si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa, nei limiti della dotazione organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformita' ai criteri fissati dal regolamento di cui all'Art. 4, comma 4, lettera b), e divenuta esecutiva a seguito del controllo della giunta regionale. 2. Il trattamento economico e giuridico del personale dell'AREMOL e' correlato alle funzioni affidate risultanti dai contratti individuali. Al personale dell'AREMOL si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. 3. L'AREMOL puo', inoltre, avvalersi di esperti, con incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di questioni cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, nel rispetto della vigente normativa.