Art. 13.
                          P e r s o n a l e
    1.  L'AREMOL  si  avvale  di  personale  di  ruolo,  trasferito o
comandato anche da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel
rispetto   della   vigente  normativa,  nei  limiti  della  dotazione
organica,  suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili
professionali,   adottata   dal   consiglio  di  amministrazione,  in
conformita'  ai  criteri  fissati  dal regolamento di cui all'Art. 4,
comma  4,  lettera  b),  e divenuta esecutiva a seguito del controllo
della giunta regionale.
    2. Il trattamento economico e giuridico del personale dell'AREMOL
e'   correlato   alle  funzioni  affidate  risultanti  dai  contratti
individuali.   Al   personale   dell'AREMOL  si  applicano  lo  stato
giuridico,  il trattamento economico e il trattamento di previdenza e
quiescenza   previsti   per  il  personale  regionale  dalla  vigente
normativa.
    3.  L'AREMOL puo', inoltre, avvalersi di esperti, con incarichi a
tempo  determinato,  ai  fini della soluzione di questioni cui non si
possa  fare  fronte  con il personale in servizio, nel rispetto della
vigente normativa.