Art. 16.
                      Disposizioni transitorie
    1.  In  fase  di prima applicazione, in attesa del regolamento di
organizzazione  di  cui  all'Art. 4, comma 4, lettera b), l'AREMOL si
avvale  di  personale  in  servizio presso la direzione regionale dei
trasporti, distaccato con provvedimento del direttore della struttura
medesima.  L'affidamento  al  personale  suddetto dei compiti e delle
funzioni  da  svolgere  avviene nel rispetto delle declaratorie delle
qualifiche rivestite.
    2.  In  sede  di  prima  attuazione  della  presente legge e sino
all'insediamento  del consiglio di amministrazione le funzioni di cui
all'Art. 4 sono svolte dall'assessore regionale competente in materia
di trasporti.