Art. 16. Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione, in attesa del regolamento di organizzazione di cui all'Art. 4, comma 4, lettera b), l'AREMOL si avvale di personale in servizio presso la direzione regionale dei trasporti, distaccato con provvedimento del direttore della struttura medesima. L'affidamento al personale suddetto dei compiti e delle funzioni da svolgere avviene nel rispetto delle declaratorie delle qualifiche rivestite. 2. In sede di prima attuazione della presente legge e sino all'insediamento del consiglio di amministrazione le funzioni di cui all'Art. 4 sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti.