Art. 17. Modifica alla legge regionale n. 30/1998 1. Il comma 7 dell'Art. 30 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «7. Il quattro per mille del fondo di cui al comma 1 e' utilizzato per far fronte agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia di cui all'Art. 27. Le risorse eventualmente non utilizzate nel corso dei singoli esercizi finanziari sono rese disponibili per gli esercizi successivi.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 26 marzo 2003 STORACE