Art. 17.
              Modifica alla legge regionale n. 30/1998
    1.  Il  comma  7 dell'Art. 30 della legge regionale n. 30/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «7.  Il  quattro  per  mille  del  fondo  di  cui  al  comma 1 e'
utilizzato   per   far   fronte   agli  oneri  per  il  funzionamento
dell'Agenzia  di  cui  all'Art.  27.  Le  risorse  eventualmente  non
utilizzate  nel  corso  dei  singoli  esercizi  finanziari  sono rese
disponibili per gli esercizi successivi.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 26 marzo 2003
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