Art. 2. A t t i v i t a' 1. L'AREMOL, tenendo conto degli indirizzi politico-programmatici approvati dal consiglio regionale, delle direttive della giunta regionale e delle indicazioni funzionali della direzione regionale dei trasporti, svolge, in particolare, le seguenti attivita': a) elabora, ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale n. 30/1998, e successive modifiche, lo schema del piano regionale dei trasporti, secondo parametri di compatibilita' ambientale; b) predispone il programma triennale di cui all'Art. 18 della legge regionale n. 30/1998, e successive modifiche, definendo, in particolare, i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale; c) elabora il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto; d) elabora il rapporto annuale sullo stato della mobilita' nella Regione ed il conto regionale dei trasporti con l'analisi economica, in relazione alle spese correnti e di investimento, dei trasporti differenziati per tipologia, modalita' e categorie di operatori, l'analisi del settore infrastrutture, dei mezzi e del traffico con riferimento ai vari modi di trasporto; e) rileva ed analizza la domanda di mobilita' dei cittadini sul territorio regionale, anche individuando modelli per la simulazione dello stato della mobilita'; f) elabora proposte relative ai sistemi tariffari, all'integrazione modale e tariffaria fra i vari modi di trasporto; g) elabora studi e proposte relativi alla rete di servizi minimi di trasporto, tenendo conto delle tecnologie di minor impatto ambientale e maggiormente ecocompatibili; h) effettua l'analisi dei costi di produzione e organizzazione dei servizi di trasporto; i) cura le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico, la predisposizione degli schemi di bando, capitolati e contratti tipo; l) gestisce i contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione, verificando il rispetto della parita' e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti; m) elabora le proposte per il riparto dei finanziamenti regionali al trasporto pubblico locale; n) propone piani di investimento da inserire negli accordi di programma di competenza della Regione in materia di trasporto pubblico; o) fornisce, a richiesta degli enti locali, assistenza ai medesimi nelle materie del trasporto pubblico locale; p) esprime pareri sulle questioni inerenti alla materia del trasporto pubblico locale sottoposte dagli organi regionali e dagli enti locali; q) effettua studi e ricerche, predispone programmi, progetti, proposte di atti relativi agli obblighi della Regione in attuazione della normativa comunitaria nel settore dei trasporti, avendo in particolare come obiettivi: 1) l'ottimizzazione dell'impiego dei finanziamenti stanziati; 2) l'armonizzazione del traffico privato rispetto al trasporto pubblico; 3) l'integrazione tra i vari modi di trasporto; 4) il miglioramento del trasporto pubblico sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e della qualita' offerta e percepita; 5) l'incentivazione dell'utilizzo del trasporto pubblico; r) elabora, sulla base di specifiche rilevazioni ed analisi dell'inquinamento dell'aria prodotto dal sistema dei trasporti, effettuate dall'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, studi e proposte per il contenimento dell'inquinamento stesso; s) organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento in materia di trasporto pubblico per il personale regionale; t) organizza seminari e conferenze sulle tematiche del trasporto pubblico locale; u) fornisce, a titolo oneroso, consulenze e prestazioni a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni.