Art. 5. Il collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche. 2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'AREMOL e, in particolare, esprime il parere sulla conformita' del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge. 4. Il collegio dei revisori riferisce, ogni semestre, sui risultati dell'attivita' di controllo di cui al comma 3 al presidente dell'AREMOL ed alla giunta regionale. 5. La prima seduta del collegio dei revisori e' convocata dal presidente dell'AREMOL.