Art. 5.
                      Il collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  costituito  con  decreto del
presidente  della  giunta  regionale  ed  e'  composto  da tre membri
effettivi e due supplenti, nominati dal presidente stesso, scelti tra
i  revisori  contabili iscritti nel registro previsto dall'Art. l del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88.  (Attuazione  della
direttiva  n.  84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione  delle persone
incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti  contabili),  e
successive modifiche.
    2.  Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente,
che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.
    3.  Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile  e  finanziaria  dell'AREMOL  e, in particolare, esprime il
parere  sulla  conformita'  del  bilancio preventivo e del rendiconto
generale alle norme di legge.
    4.  Il  collegio  dei  revisori  riferisce,  ogni  semestre,  sui
risultati dell'attivita' di controllo di cui al comma 3 al presidente
dell'AREMOL ed alla giunta regionale.
    5.  La  prima  seduta  del collegio dei revisori e' convocata dal
presidente dell'AREMOL.