Art. 7.
                  Durata delle cariche - Indennita'
    1.  Gli  organi istituzionali dell'AREMOL durano in carica per la
durata  del  mandato  del presidente della giunta regionale che li ha
costituiti e non possono essere rinominati per piu' di una volta.
    2.  Gli  organi  istituzionali  dell'AREMOL proseguono le proprie
funzioni  fino  alla  data di insediamento dei nuovi organi, che sono
eletti   e   costituiti   entro   quarantacinque  giorni  dalla  data
dell'insediamento  del nuovo consiglio regionale e della nuova giunta
regionale,  in  conformita' alle disposizioni della legge regionale 3
febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione Lazio).
    3.  L'indennita'  di  carica spettante al presidente ed ai membri
del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio dei revisori e'
determinata  ai  sensi  della  legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46
(Indennita'  dei  componenti degli organi degli enti dipendenti dalla
Regione Lazio), e successive modifiche.