Art. 7. Durata delle cariche - Indennita' 1. Gli organi istituzionali dell'AREMOL durano in carica per la durata del mandato del presidente della giunta regionale che li ha costituiti e non possono essere rinominati per piu' di una volta. 2. Gli organi istituzionali dell'AREMOL proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del nuovo consiglio regionale e della nuova giunta regionale, in conformita' alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio). 3. L'indennita' di carica spettante al presidente ed ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e' determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennita' dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio), e successive modifiche.