Art. 9.
                        Statuto e regolamenti
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  entro sei mesi dalla sua
prima  costituzione,  adotta lo statuto, in armonia con i principi di
buon  andamento,  imparzialita',  efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa.
    2.  Entro  sei  mesi  dalla data di approvazione dello statuto ai
sensi   del  comma  3,  il  consiglio  di  amministrazione  adotta  i
regolamenti di cui all'Art. 4, comma 4, lettera b).
    3.  Lo  statuto  e  i  regolamenti  sono  approvati  dalla giunta
regionale, sentita la commissione consiliare competente.
    4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la giunta
regionale  esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'Art. 15, comma
2, lettera c).