Art. 9. Statuto e regolamenti 1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto, in armonia con i principi di buon andamento, imparzialita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 2. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta i regolamenti di cui all'Art. 4, comma 4, lettera b). 3. Lo statuto e i regolamenti sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. 4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'Art. 15, comma 2, lettera c).