Art. 4.
                          P r o c e d u r e
    1.  Per  fruire del contributo, entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore   della  presente  legge,  il  comune  presenta
all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici il
progetto   preliminare   delle  opere  che  intende  realizzare,  con
dettagliata relazione.