Art. 5.
                      Erogazione finanziamenti
    l.  L'erogazione  al  comune  interessato  viene effettuata nella
misura  del  dieci  per  cento  entro  trenta  giorni  dalla  data di
esecutivita'  della  determinazione  del  direttore  della competente
struttura  regionale  relativa  all'impegno  della spesa; la restante
somma  e'  erogata  secondo  le modalita' stabilite nel secondo comma
dell'art.  6  della  legge  regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in
materia di opere e lavori pubblici), e successive modifiche.