Art. 5. Erogazione finanziamenti l. L'erogazione al comune interessato viene effettuata nella misura del dieci per cento entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della determinazione del direttore della competente struttura regionale relativa all'impegno della spesa; la restante somma e' erogata secondo le modalita' stabilite nel secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici), e successive modifiche.