(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  6  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 21 del 30 luglio 2003
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art. 1 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30
concernente: «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» e
                        successive modifiche.
    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  1  (Finalita).  - 1. La Regione promuove lo sviluppo ed il
miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, inteso quale
trasporto pubblico regionale, provinciale e comunale, riconoscendo al
medesimo  un  ruolo  fondamentale  per  assicurare  la  mobilita' nel
proprio territorio, attraverso:
      a) il  decentramento  a  livello  locale  delle  funzioni e dei
compiti  amministrativi  in  materia di trasporto pubblico locale che
non richiedano l'esercizio unitario a livello regionale;
      b) l'utilizzazione  ottimale  dei  finanziamenti  stanziati, al
fine  di raggiungere un adeguato equilibrio tra le risorse destinate,
rispettivamente,  all'esercizio ed agli investimenti, con particolare
riguardo alle tecnologie avanzate;
      c) l'incentivazione  e il miglioramento della mobilita' urbana,
con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione
e  inquinamento,  favorendo  il  riequilibrio  modale  attraverso  la
razionalizzazione  del traffico privato, il riassetto della rete e la
riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico;
      d) l'incentivazione   ed   il   miglioramento  della  mobilita'
extraurbana,   mediante   il   riassetto   dell'intera   rete   e  la
riorganizzazione dei servizi, anche per assicurare l'integrazione tra
i diversi modi di trasporto;
       e) il superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione
di   regole  di  concorrenzialita'  nella  gestione  dei  servizi  di
trasporto   pubblico  locale,  mediante  il  ricorso  alle  procedure
concorsuali per la scelta del gestore;
      f)  la  regolamentazione  dei  rapporti  fra  ente  affidante e
soggetto  affidatario attraverso i contratti di servizio improntati a
principi di economicita' ed efficienza;
      g) il  rafforzamento  dell'integrazione  modale  e  tariffaria,
contribuendo    alla    definizione   dei   meccanismi   incentivanti
l'integrazione stessa;
      h) il  monitoraggio  della  mobilita' nel territorio regionale,
favorendo  il  flusso  di  informazioni tra gli enti territoriali, le
aziende e gli utenti del trasporto pubblico;
      i) la  promozione, anche attraverso le aziende di trasporto, di
campagne  istituzionali  a livello regionale volte a sensibilizzare i
cittadini all'utilizzo del trasporto pubblico ed al rispetto dei beni
e dei mezzi impiegati nell'espletamento del servizio.».