Art. 10. Sostituzione dell'Art. 10 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Funzioni conferite ai comuni). - 1. Relativamente ai servizi di linea comunali di cui all'Art. 3, comma 2, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni: a) adozione dei piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilita' nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, ivi compresi i piani per la mobilita' delle persone bandicappate di cui all'Art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992; b) individuazione, ai sensi dell'Art. 17, delle unita' di rete, della rete e del livello dei servizi minimi comunali, nonche' delle aree a domanda debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla provincia stessa ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le varie modalita' e favorendo quella con minore impatto ambientale e scegliendo, tra piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta i minori costi; c) far fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422/1997, previa intesa con i comuni limitrofi, relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori a domanda debole ed alla possibilita' di organizzare la rete di servizi di linea nelle aree urbane e suburbane, diversificando il servizio stesso con riutilizzazione di veicoli fino a nove posti; d) promozione dell'intesa con i comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'Art. 3; e) istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui alla lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo quanto previsto dall'Art. 10-bis; f) regolamentazione dei servizi svolti in economia; fermo restando l'obbligo di istituire un conto economico distinto per i servizi di trasporto in gestione diretta, g) affidamento dei servizi di competenza; h) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'Art. 3, comma 2, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'Art. 30-bis; i) vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio, sulla qualita' del servizio e sui risultati del medesimo. 2. Sono altresi' attribuiti ai comuni: a) le funzioni relative ai servizi pubblici di gran turismo esercitati nel territorio comunale, ivi compresa la definizione e l'approvazione della rete dei servizi stessi; b) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonche' per la cessione delle aziende private; c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa e viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del decreto legislativo n. 285/1982; d) le funzioni relative all'accertamento di cui all'Art. 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 come specificate nell'Art. 7, comma 1, lettera g). 3. Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2 i seguenti compiti: a) svolgimento delle procedure concorsuali per la scelta degli affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti di servizio; b) erogazione del corrispettivo previsto dai contratti di servizio e compimento degli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; c) invio alla Regione e alla provincia competente dei dati nonche' dei risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalita' istituzionali dei rispettivi enti. 4. Restano ferme le funzioni m materia di trasporti gia' conferite ai comuni ai sensi della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche».