Art. 10.
     Sostituzione dell'Art. 10 della legge regionale n. 30/1998
    1. L'Art. 10 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  10  (Funzioni  conferite ai comuni). - 1. Relativamente ai
servizi di linea comunali di cui all'Art. 3, comma 2, sono attribuite
ai comuni le seguenti funzioni:
      a) adozione   dei   piani  urbani  del  traffico,  al  fine  di
assicurare   un   adeguato   livello  di  mobilita'  nell'ambito  del
territorio  comunale,  sulla  base degli indirizzi della Regione, ivi
compresi  i  piani per la mobilita' delle persone bandicappate di cui
all'Art. 26, comma 3, della legge n. 104/1992;
      b) individuazione, ai sensi dell'Art. 17, delle unita' di rete,
della  rete  e del livello dei servizi minimi comunali, nonche' delle
aree  a  domanda  debole connesse ai servizi stessi, nei limiti delle
risorse   finanziarie  assegnate  dalla  provincia  stessa  ai  sensi
dell'Art. 7, comma 1, lettera e), privilegiando l'integrazione tra le
varie  modalita'  e  favorendo quella con minore impatto ambientale e
scegliendo,  tra  piu' soluzioni atte a garantire sufficienti servizi
di trasporto, quella che comporta i minori costi;
      c) far  fronte agli adempimenti previsti all'art. 14, commi 4 e
5  del  decreto  legislativo  n. 422/1997, previa intesa con i comuni
limitrofi,  relativi rispettivamente ai servizi pubblici in territori
a  domanda  debole  ed  alla  possibilita'  di organizzare la rete di
servizi  di  linea  nelle  aree urbane e suburbane, diversificando il
servizio stesso con riutilizzazione di veicoli fino a nove posti;
      d) promozione   dell'intesa  con  i  comuni  limitrofi  per  lo
svolgimento  dei servizi di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'Art.
3;
      e) istituzione  di eventuali servizi aggiuntivi a quelli di cui
alla  lettera  b),  con oneri a carico dei propri bilanci fatto salvo
quanto previsto dall'Art. 10-bis;
      f) regolamentazione  dei  servizi  svolti  in  economia;  fermo
restando  l'obbligo  di  istituire  un conto economico distinto per i
servizi di trasporto in gestione diretta,
      g) affidamento dei servizi di competenza;
      h) stabilire  le tariffe relative ai servizi di cui all'Art. 3,
comma  2,  sulla  base  dei  principi e dei criteri indicati all'Art.
30-bis;
      i) vigilanza  sulla  regolarita' dell'esercizio, sulla qualita'
del servizio e sui risultati del medesimo.
    2. Sono altresi' attribuiti ai comuni:
      a) le  funzioni  relative  ai  servizi pubblici di gran turismo
esercitati  nel  territorio  comunale,  ivi compresa la definizione e
l'approvazione della rete dei servizi stessi;
      b) il  rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale
rotabile  utilizzato  per lo svolgimento del servizio, nonche' per la
cessione delle aziende private;
      c) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i servizi di
linea  con  autobus  destinati  al  servizio di noleggio da rimessa e
viceversa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 e 87 del
decreto legislativo n. 285/1982;
      d) le  funzioni  relative  all'accertamento  di cui all'Art. 5,
ultimo  comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980
come specificate nell'Art. 7, comma 1, lettera g).
    3.  Sono connessi all'esercizio delle funzioni conferite ai sensi
dei commi 1 e 2 i seguenti compiti:
      a) svolgimento  delle procedure concorsuali per la scelta degli
affidatari dei servizi di competenza e stipula dei relativi contratti
di servizio;
      b) erogazione  del  corrispettivo  previsto  dai  contratti  di
servizio   e   compimento  degli  adempimenti  previsti  in  caso  di
variazione del servizio;
      c) invio  alla  Regione  e  alla  provincia competente dei dati
nonche'  dei  risultati  della  rendicontazione  annuale previsti dai
contratti  di  servizio, necessari per le finalita' istituzionali dei
rispettivi enti.
    4.  Restano  ferme  le  funzioni  m  materia  di  trasporti  gia'
conferite  ai  comuni  ai  sensi  della  legge regionale n. 14/1999 e
successive modifiche».