Art. 13.
     Sostituzione dell'Art. 12 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  12 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   12   (Contenuto  del  piano  regionale  dei  trasporti  e
pianificazione  regionale  settoriale).  - 1. Per le finalita' di cui
all'Art. 11 il PRT, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze
di organizzazione del territorio e della mobilita':
      a) individua  le  azioni  politico-amministrative della Regione
nel settore dei trasporti nel breve e medio termine;
      b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il
settore;
      c) individua,  ai  sensi  dell'Art.  17, le unita' di rete e la
rete  dei  servizi minimi regionali, nonche' le aree a domanda debole
connesse ai servizi stessi;
      d) individua le misure per assicurare l'integrazione tra i vari
modi  di  trasporto,  con l'obiettivo di decongestionare il traffico,
ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente.
    2.  I  piani  regionali  settoriali  relativi al trasporto aereo,
lacuale,  fluviale,  marittimo  e  delle  merci  costituiscono  parte
integrante del PRT.».