Art. 13. Sostituzione dell'Art. 12 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 12 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Contenuto del piano regionale dei trasporti e pianificazione regionale settoriale). - 1. Per le finalita' di cui all'Art. 11 il PRT, nel rispetto dei criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilita': a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine; b) individua le infrastrutture da realizzare che interessano il settore; c) individua, ai sensi dell'Art. 17, le unita' di rete e la rete dei servizi minimi regionali, nonche' le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi; d) individua le misure per assicurare l'integrazione tra i vari modi di trasporto, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente. 2. I piani regionali settoriali relativi al trasporto aereo, lacuale, fluviale, marittimo e delle merci costituiscono parte integrante del PRT.».