Art. 14.
     Sostituzione dell'Art. 13 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  13 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  13.  (Procedura  per  l'adozione  del  piano regionale dei
trasporti).  -  1.  L'assessorato  regionale competente in materia di
trasporti,  avvalendosi  dell'agenzia  di cui all'Art. 27, predispone
uno schema di PRT, sentite le province e il comune di Roma.
    2.  Lo  schema  di PRT di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta
regionale  con  apposita  deliberazione,  e'  pubblicato  sul  BUE  e
contestualmente  inviato  alle  province  ed  ai comuni capoluoghi di
provincia.
    3.  Tutti  i  soggetti  interessati  possono  far  pervenire alla
Regione  osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione
di  cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della
Regione  provvede  ad indire un'apposita conferenza regionale, per un
esame congiunto dello schema di PRT.
    4.  La  conferenza  di  cui  al comma 3 puo' essere articolata in
sottoconferenze  di  livello  provinciale,  cui  partecipano gli enti
locali   e   loro   associazioni,   coordinati  dalla  provincia,  le
rappresentanze  delle  forze  economiche,  imprenditoriali, sociali e
culturali,  nonche' le associazioni degli utenti e degli esercenti il
trasporto pubblico e privato.
    5.  La  giunta  regionale,  dopo  aver esaminato le proposte e le
osservazioni  scaturite  nel corso della fase partecipativa di cui al
comma  4,  adotta  la  proposta  di  PRT  e la trasmette al Consiglio
regionale per la relativa adozione.
    6.  Il  PRT  adottato  dal  Consiglio regionale e' pubblicato nel
Bollettino  ufficiale  regionale  ed  acquista  efficacia  dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.».