Art. 14. Sostituzione dell'Art. 13 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 13 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 13. (Procedura per l'adozione del piano regionale dei trasporti). - 1. L'assessorato regionale competente in materia di trasporti, avvalendosi dell'agenzia di cui all'Art. 27, predispone uno schema di PRT, sentite le province e il comune di Roma. 2. Lo schema di PRT di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta regionale con apposita deliberazione, e' pubblicato sul BUE e contestualmente inviato alle province ed ai comuni capoluoghi di provincia. 3. Tutti i soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni scritte entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2. Trascorso il predetto termine il Presidente della Regione provvede ad indire un'apposita conferenza regionale, per un esame congiunto dello schema di PRT. 4. La conferenza di cui al comma 3 puo' essere articolata in sottoconferenze di livello provinciale, cui partecipano gli enti locali e loro associazioni, coordinati dalla provincia, le rappresentanze delle forze economiche, imprenditoriali, sociali e culturali, nonche' le associazioni degli utenti e degli esercenti il trasporto pubblico e privato. 5. La giunta regionale, dopo aver esaminato le proposte e le osservazioni scaturite nel corso della fase partecipativa di cui al comma 4, adotta la proposta di PRT e la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione. 6. Il PRT adottato dal Consiglio regionale e' pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.».