Art. 16. Sostituzione dell'Art. 15 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 15 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Piani di bacino per la mobilita' nei territori provinciali). - 1. I piani relativi ai bacini di cui all'Art. 5 sono adottati dal comune di Roma e dalle province, sentiti i comuni interessati, tenendo conto degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale regionale e degli obiettivi del PRT, ove esistenti, ovvero, in assenza del PRT. della rete e delle unita' di rete individuate dalla Regione, con il fine di assicurare la mobilita' nell'ambito dei rispettivi territori, favorendo in particolare le modalita' di trasporto con minore impatto ambientale. 2. I piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilita', di quella delle infrastrutture, nonche' dell'assetto socio-economico e territoriale: a) individuano le unita' di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi provinciali, nonche' le aree a domanda debole connesse ai servizi stessi; b) prevedono misure per favorire l'ntegrazione tra i diversi modi di trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori; c) individuano, per le finalita' di cui all'Art. 16, gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale. 3. La provincia di Roma ed il comune di Roma, previa intesa, predispongono i rispettivi schemi di piano di bacino. in caso di mancata intesa, la Regione provvede a redigere gli schemi ed approvare i relativi piani di bacino. 4. Ai fini di cui al comma 1 gli schemi di piani di bacino predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle province stesse. Dell'avvenuto deposito e' data notizia nel Bollettino ufficiale regionale. I comuni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito, possono inviare alle province proposte di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali e provinciali di rete. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base delle eventuali proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformita».