Art. 16.
     Sostituzione dell'Art. 15 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  15 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  15  (Piani  di  bacino  per  la  mobilita'  nei  territori
provinciali).  - 1. I piani relativi ai bacini di cui all'Art. 5 sono
adottati  dal  comune  di  Roma  e  dalle  province, sentiti i comuni
interessati,   tenendo   conto   degli   obiettivi   generali   della
programmazione  socio-economica  e  territoriale  regionale  e  degli
obiettivi  del  PRT, ove esistenti, ovvero, in assenza del PRT. della
rete e delle unita' di rete individuate dalla Regione, con il fine di
assicurare   la   mobilita'  nell'ambito  dei  rispettivi  territori,
favorendo in particolare le modalita' di trasporto con minore impatto
ambientale.
    2.  I  piani  di  bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi
della   domanda   e   dell'offerta  di  mobilita',  di  quella  delle
infrastrutture, nonche' dell'assetto socio-economico e territoriale:
      a) individuano  le  unita'  di  rete, la rete ed il livello dei
servizi minimi provinciali, nonche' le aree a domanda debole connesse
ai servizi stessi;
      b) prevedono  misure  per  favorire l'ntegrazione tra i diversi
modi  di  trasporto ed eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e
le duplicazioni tra i diversi vettori;
      c) individuano,  per  le  finalita'  di  cui  all'Art.  16, gli
interventi  sulle  infrastrutture  per  adeguarle  alle  esigenze del
trasporto pubblico locale.
    3.  La  provincia  di  Roma  ed il comune di Roma, previa intesa,
predispongono  i  rispettivi  schemi  di  piano di bacino. in caso di
mancata  intesa,  la  Regione  provvede  a  redigere  gli  schemi  ed
approvare i relativi piani di bacino.
    4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1 gli schemi di piani di bacino
predisposti dalle province sono depositati presso le segreterie delle
province   stesse.   Dell'avvenuto   deposito  e'  data  notizia  nel
Bollettino ufficiale regionale. I comuni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione  dell'avvenuto  deposito, possono inviare alle province
proposte  di modifica per un migliore raccordo tra i servizi comunali
e provinciali di rete.
    5.  Decorso il termine di cui al comma 4, le province, sulla base
delle  eventuali  proposte pervenute, adottano i piani di bacino e li
trasmettono alla Regione per la relativa verifica di conformita».