Art. 17.
     Sostituzione dell'Art. 16 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  16 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  16 (Investimenti). - 1. La giunta regionale stabilisce gli
investimenti,  distinti  in base alle infrastrutture da realizzare ed
ai  mezzi  di  trasporto  pubblico  e  relative  attrezzature  e beni
strumentali  da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al
comma 2.
    2.   Per   quanto  attiene  ai  mezzi  di  trasporto  e  relative
attrezzature   e  beni  strumentali,  con  esclusione  del  materiale
ferroviario,  la giunta regionale, previa intesa con le province e il
comune di Roma, approva piani specifici contenenti:
      a) l'individuazione  della  tipologia dei mezzi ed attrezzature
per  i  servizi  di  competenza  della  Regione, delle province e dei
comuni;
      b) le  risorse  finanziarie  necessarie  e  la  loro  fonte  di
finanziamento.
    3.  Per  il  raggiungimento  dell'intesa  di  cui  al comma 2, il
Presidente  della  Regione convoca un'apposita conferenza di servizi,
ai  sensi  degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di
diritto   di   accesso  ai  documenti  amministrativi)  e  successive
modifiche.
    4.   Per   quanto   attiene   al   materiale   rotabile  ed  alle
infrastrutture  ferroviarie,  la  giunta  regionale  adotta specifici
piani d'intervento.».