Art. 17. Sostituzione dell'Art. 16 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 16 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Investimenti). - 1. La giunta regionale stabilisce gli investimenti, distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da utilizzare per il servizio in base ai piani di cui al comma 2. 2. Per quanto attiene ai mezzi di trasporto e relative attrezzature e beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la giunta regionale, previa intesa con le province e il comune di Roma, approva piani specifici contenenti: a) l'individuazione della tipologia dei mezzi ed attrezzature per i servizi di competenza della Regione, delle province e dei comuni; b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento. 3. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, il Presidente della Regione convoca un'apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. 4. Per quanto attiene al materiale rotabile ed alle infrastrutture ferroviarie, la giunta regionale adotta specifici piani d'intervento.».