Art. 18. Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 17 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Definizione dei servizi minimi e delle relative risorse, nonche' degli obblighi di servizio pubblico). - 1. La Regione determina, nell'ambito del programma triennale previsto dall'Art. 18, le risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'Art. 2, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilita' dei cittadini, nonche' ripartisce tra le province e assegna al comune di Roma le risorse di cui all'Art. 30, comma 2, lettera c), tenendo conta delle risorse destinate ai servizi regionali, in funzione, in particolare: a) della popolazione residente, dell'estensione e delle caratteristiche del territorio; b) dell'integrazione fra le reti di trasporto; c) del pendolarismo scolastico e lavorativo; d) della presenza sul territorio di servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, nonche' di rilevanti insediamenti produttivi e di altri poli generatori di mobilita'; e) delle necessita' di trasporto delle persone a mobilita' ridotta. 2. La Regione, le province ed i comuni definiscono le unita' di rete, la rete di servizi minimi di propria competenza, nonche' i relativi livelli, sulla base delle risorse determinate ai sensi del comma 1, anche in assenza del PRT di cui all'Art. 11. La Regione, per i servizi di propria competenza, provvede con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 3. La Regione, le province ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.».