Art. 18.
     Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  17 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  17  (Definizione  dei  servizi  minimi  e  delle  relative
risorse,  nonche'  degli  obblighi  di  servizio  pubblico).  - 1. La
Regione  determina,  nell'ambito  del  programma  triennale  previsto
dall'Art.  18,  le  risorse necessarie ad assicurare i servizi minimi
relativi   al   trasporto   pubblico   locale   di  cui  all'Art.  2,
qualitativamente  e  quantitativamente  sufficienti  a  garantire  la
domanda  di  mobilita'  dei  cittadini,  nonche'  ripartisce  tra  le
province  e  assegna al comune di Roma le risorse di cui all'Art. 30,
comma 2, lettera c), tenendo conta delle risorse destinate ai servizi
regionali, in funzione, in particolare:
      a) della   popolazione   residente,   dell'estensione  e  delle
caratteristiche del territorio;
      b) dell'integrazione fra le reti di trasporto;
      c) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
      d) della  presenza  sul  territorio  di servizi amministrativi,
socio-sanitari,   culturali,   nonche'   di   rilevanti  insediamenti
produttivi e di altri poli generatori di mobilita';
      e) delle  necessita'  di  trasporto  delle  persone a mobilita'
ridotta.
    2.  La  Regione, le province ed i comuni definiscono le unita' di
rete,  la  rete  di  servizi  minimi di propria competenza, nonche' i
relativi  livelli,  sulla base delle risorse determinate ai sensi del
comma 1, anche in assenza del PRT di cui all'Art. 11. La Regione, per
i  servizi  di  propria  competenza, provvede con deliberazione della
giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
    3.  La  Regione,  le  province  ed  i  comuni,  per  i servizi di
rispettiva competenza, definiscono gli obblighi di servizio pubblico,
con oneri a carico dei rispettivi bilanci.».