Art. 2. Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 2 della legge regionale 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Trasporto pubblico locale). - 1. Il trasporto pubblico locale costituisce l'insieme dei sistemi di mobilita' di persone, terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se i passeggeri costituiscono una particolare categoria di utenti, nell'ambito del territorio regionale. 2. Il trasporto pubblico locale di cui al comma 1, si articola in: a) servizi per ferrovia; b) servizi su strada; c) servizi con impianti a fune; d) servizi di metropolitana; e) servizi aerei; f) servizi marittimi, lacuali e fluviali. 3. I servizi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli specificati negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alla Regione ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 4. I servizi di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti con linee automobilistiche, nonche' con sistemi ad impianto fisso ed a guida vincolata. 5. I servizi di cui al comma 2, lettera c), sono quelli disciplinati dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59 (Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture). 6. I servizi di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacita' e frequenza nell'ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni. 7. I servizi di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti con aeromobili ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilita' nell'ambito della regione. 8. I servizi di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti con natanti per soddisfare la domanda di mobilita' nell'ambito della regione.