Art. 2.
      Sostituzione dell'Art. 2 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  2  della  legge  regionale  30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  2  (Trasporto pubblico locale). - 1. Il trasporto pubblico
locale  costituisce  l'insieme  dei  sistemi di mobilita' di persone,
terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, che operano in modo
continuativo  o  periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite,  ad  offerta  indifferenziata,  anche  se  i passeggeri
costituiscono  una  particolare  categoria di utenti, nell'ambito del
territorio regionale.
    2.  Il  trasporto  pubblico locale di cui al comma 1, si articola
in:
      a) servizi per ferrovia;
      b) servizi su strada;
      c) servizi con impianti a fune;
      d) servizi di metropolitana;
      e) servizi aerei;
      f) servizi marittimi, lacuali e fluviali.
    3.  I  servizi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  sono quelli
specificati  negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre
1997,  n.  422  (Conferimento  alla  Regione  ed  agli enti locali di
funzioni  e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'Art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    4.  I  servizi  di cui al comma 2, lettera b), sono quelli svolti
con  linee automobilistiche, nonche' con sistemi ad impianto fisso ed
a guida vincolata.
    5.  I  servizi  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  sono quelli
disciplinati   dalla   legge   regionale   9 settembre  1983,  n.  59
(Disciplina  in  materia  di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie,
piste per la pratica delle relative infrastrutture).
    6.  I  servizi  di cui al comma 2, lettera d), sono quelli svolti
con sistemi di trasporto pubblico di massa, rapido, di alta capacita'
e frequenza nell'ambito delle grandi aree urbane e dei loro dintorni.
    7.  I  servizi  di cui al comma 2, lettera e), sono quelli svolti
con  aeromobili  ed elicotteri per soddisfare la domanda di mobilita'
nell'ambito della regione.
    8.  I  servizi  di cui al comma 2, lettera f), sono quelli svolti
con  natanti per soddisfare la domanda di mobilita' nell'ambito della
regione.