Art. 22. Modifiche all'Art. 21 della legge regionale n. 30/1998 1. Il comma 3 dell'Art. 21 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «3. L'affidatario, previa diffida, incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: a) nel caso vengano meno i requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente; b) per gravi irregolarita' o mancanze in materia di sicurezza del servizio; c) in caso di mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il personale dipendente.».