Art. 22.
       Modifiche all'Art. 21 della legge regionale n. 30/1998
    1.  Il  comma  3 dell'Art. 21 della legge regionale n. 30/1998 e'
sostituito dal seguente:
    «3.   L'affidatario,  previa  diffida,  incorre  nella  decadenza
dall'affidamento,   con  conseguente  risoluzione  del  contratto  di
servizio:
      a) nel  caso  vengano  meno  i  requisiti  di idoneita' morale,
finanziaria e professionale previsti dalla normativa vigente;
      b) per  gravi  irregolarita' o mancanze in materia di sicurezza
del servizio;
      c) in  caso  di mancato rispetto delle disposizioni normative e
degli obblighi contrattuali per il personale dipendente.».