Art. 23. Sostituzione dell'Art. 22 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 22 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Sostituzione del soggetto gestore. Disciplina del personale e dei beni). - 1. In caso di sostituzione di soggetto gestore del servizio, compresa quella a seguito delle procedure di gara di cui all'Art. 19, al personale dipendente si applicano le seguenti disposizioni: a) l'impresa che cessa il servizio presenta all'ente affidante l'elenco del personale dipendente alla data di cessazione suddiviso per qualifica e costo complessivo; b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante alla nuova impresa e' disciplinao dall'Art. 26, allegato A), del regio decreto 148/1931, dall'Art. 2112 del codice civile e dall'Art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)». ove applicabili; c) il personale trasferito conserva l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico acquisito, salvo diverso accordo con le organizzazioni sindacali. 2. In caso di cessazione dell' esercizio totale o parziale da parte di un'impresa e di affidamento ad un nuovo gestore, i beni essenziali per l'effettuazione del servizio per i quali siano stati corrisposti contributi pubblici sono messi a disposizione ovvero trasferiti al nuovo gestore che ne faccia richiesta, secondo le seguenti modalita': a) l'affidatario del servizio di trasporto deve dichiarare all'ente affidante i beni utilizzati per il servizio, specificando quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici; b) l'ente affidante individua i beni essenziali per l'effettuazione del servizio di trasporto, che devono essere riportati nel contatto di servizio; c) il nuovo gestore, in caso di trasferimento in proprieta', corrisponde all'impresa cessante il valore di mercato dei beni al netto dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo il loro valore residuo iscritto in bilancio; in caso di messa a disposizione dei beni il nuovo gestore corrisponde all' impresa cessante il canone per l'utilizzo dei beni medesimi, definito al sensi del comma 3; d) il nuovo gestore subentra nelle obbligazioni e nelle garanzie relative ai beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei confronti dell'ente concedente i contributi stessi; e) il valore residuo iscritto in bilancio. relativo alle somme ricevute a titolo di contributo per i beni rimasti nella disponibilita' dell'impresa cessante il servizio e che non sono piu' destinati al trasporto pubblico, e' restituito all'ente concedente il contributo; f) il contributo ricevuto non e' restituito qualora siano trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo: 1) per il materiale rotabile i termini di cui all'Art. 10 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali); 2) per le attrezzature e le infrastrutture il periodo di quin-dici anni; g) i vincoli di destinazione di cui alla legge regionale n. 45/1982 cessano con la restituzione dei contributi o con la decorrenza dei termini di cui alla lettera f); h) all'impresa che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. 3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni dell'agenzia prevista dall'Art. 27. Il canone e' soggetto ad adeguamento annuale in base al tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAI.».