Art. 23.
     Sostituzione dell'Art. 22 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  22 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  22  (Sostituzione  del  soggetto  gestore.  Disciplina del
personale  e  dei  beni).  -  1.  In caso di sostituzione di soggetto
gestore  del  servizio,  compresa quella a seguito delle procedure di
gara  di  cui  all'Art.  19,  al personale dipendente si applicano le
seguenti disposizioni:
      a) l'impresa  che cessa il servizio presenta all'ente affidante
l'elenco  del  personale dipendente alla data di cessazione suddiviso
per qualifica e costo complessivo;
      b) il  trasferimento  del  personale dall'impresa cessante alla
nuova  impresa  e'  disciplinao  dall'Art. 26, allegato A), del regio
decreto  148/1931,  dall'Art.  2112  del codice civile e dall'Art. 47
della  legge  29 dicembre  1990, n. 428 concernente «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)».  ove
applicabili;
      c) il    personale    trasferito    conserva    l'inquadramento
contrattuale  e  il  trattamento  economico  acquisito, salvo diverso
accordo con le organizzazioni sindacali.
    2.  In  caso  di  cessazione dell' esercizio totale o parziale da
parte  di  un'impresa  e  di  affidamento ad un nuovo gestore, i beni
essenziali  per  l'effettuazione del servizio per i quali siano stati
corrisposti  contributi  pubblici  sono  messi  a disposizione ovvero
trasferiti  al  nuovo  gestore  che  ne  faccia richiesta, secondo le
seguenti modalita':
      a) l'affidatario  del  servizio  di  trasporto  deve dichiarare
all'ente  affidante  i  beni utilizzati per il servizio, specificando
quelli per i quali ha ottenuto contributi pubblici;
      b) l'ente   affidante   individua   i   beni   essenziali   per
l'effettuazione   del   servizio  di  trasporto,  che  devono  essere
riportati nel contatto di servizio;
      c) il  nuovo  gestore,  in caso di trasferimento in proprieta',
corrisponde  all'impresa  cessante  il  valore di mercato dei beni al
netto  dei contributi ricevuti dalla stessa impresa cessante, secondo
il  loro  valore  residuo  iscritto  in  bilancio; in caso di messa a
disposizione  dei  beni  il  nuovo  gestore  corrisponde all' impresa
cessante  il  canone  per  l'utilizzo  dei beni medesimi, definito al
sensi del comma 3;
      d) il   nuovo  gestore  subentra  nelle  obbligazioni  e  nelle
garanzie  relative  ai  beni trasferiti ed ai contributi ricevuti nei
confronti dell'ente concedente i contributi stessi;
      e) il  valore residuo iscritto in bilancio. relativo alle somme
ricevute   a   titolo   di   contributo  per  i  beni  rimasti  nella
disponibilita'  dell'impresa cessante il servizio e che non sono piu'
destinati al trasporto pubblico, e' restituito all'ente concedente il
contributo;
      f) il  contributo  ricevuto  non  e'  restituito  qualora siano
trascorsi, a decorrere dal provvedimento di concessione del medesimo:
        1)  per  il  materiale  rotabile i termini di cui all'Art. 10
della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale
di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali);
        2)  per  le  attrezzature  e  le infrastrutture il periodo di
quin-dici anni;
      g) i  vincoli  di  destinazione  di cui alla legge regionale n.
45/1982   cessano  con  la  restituzione  dei  contributi  o  con  la
decorrenza dei termini di cui alla lettera f);
      h)   all'impresa   che  cessa  il  servizio  non  spetta  alcun
indennizzo.
    3. Gli enti affidanti i servizi determinano il canone di utilizzo
dei  beni  di  cui  al  comma 2, lettera c), in base alle rilevazioni
dell'agenzia   prevista  dall'Art.  27.  Il  canone  e'  soggetto  ad
adeguamento  annuale  in  base  al  tasso  di  variazione medio annuo
riferito  ai  dodici  mesi  precedenti  dei  prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAI.».