Art. 25.
    Inserimento dell'Art. 23-bis alla legge regionale n. 30/1998
    1. Dopo l'Art. 23 della legge regionale n. 30/1998 e' inserito il
seguente:
    «Art.  23-bis (Costo economicamente sufficiente di produzione dei
servizi  di  trasporto pubblico locale). - 1. La Regione, avvalendosi
dell'agenzia  di  cui  all'Art.  27,  determina,  per  i  servizi  di
trasporto  pubblico  locale  previsti  dall'Art.  2,  limitatamente a
quelli  finanziati  dalla  Regione  stessa,  il  costo economicamente
sufficiente  di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato
almeno ogni tre anni.
    2. Il costo economicamente sufficiente di produzione e' ripartito
tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione
e' determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio
e puo' essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di
organizzazione  e'  determinato  dal numero dei mezzi e del personale
destinato   ad   essere  impiegato  a  soddisfare  il  chilometraggio
complessivo dell'esercizio nonche' dalle spese generali.
    3.  Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di
produzione, la Regione tiene conto, in particolare:
      a) della  contrattazione  collettiva  vigente  per  la corretta
individuazione dei costi del personale;
      b) della   variazione   degli  oneri  relativi  al  prezzo  dei
carburanti.
    4.  Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta
il  limite  per  la quantificazione dell'importo a base d'asta che la
Regione,  le  province  ed  i  comuni, per i servizi finanziati dalla
Regione  stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la
scelta dei gestori dei servizi.