Art. 25. Inserimento dell'Art. 23-bis alla legge regionale n. 30/1998 1. Dopo l'Art. 23 della legge regionale n. 30/1998 e' inserito il seguente: «Art. 23-bis (Costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale). - 1. La Regione, avvalendosi dell'agenzia di cui all'Art. 27, determina, per i servizi di trasporto pubblico locale previsti dall'Art. 2, limitatamente a quelli finanziati dalla Regione stessa, il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi medesimi, che viene aggiornato almeno ogni tre anni. 2. Il costo economicamente sufficiente di produzione e' ripartito tra costo di trazione e costo di organizzazione; il costo di trazione e' determinato sulla base del chilometraggio complessivo di esercizio e puo' essere distinto per fasce chilometriche aziendali; il costo di organizzazione e' determinato dal numero dei mezzi e del personale destinato ad essere impiegato a soddisfare il chilometraggio complessivo dell'esercizio nonche' dalle spese generali. 3. Per la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, la Regione tiene conto, in particolare: a) della contrattazione collettiva vigente per la corretta individuazione dei costi del personale; b) della variazione degli oneri relativi al prezzo dei carburanti. 4. Il costo economicamente sufficiente di produzione rappresenta il limite per la quantificazione dell'importo a base d'asta che la Regione, le province ed i comuni, per i servizi finanziati dalla Regione stessa, sono tenuti a fissare nelle procedure di gara per la scelta dei gestori dei servizi.