Art. 26.
     Sostituzione dell'Art. 24 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  24  della legge regionale n. 30/1998 e' sostituto dal
seguente:
    «Art.  24  (Contratti  di servizio). - 1. I contratti di servizio
regolano  l'esercizio  dei  servizi  di  trasporto pubblico locale in
qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalita' effettuati.
    2.  Gli  enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per
l'intero   periodo   di   validita'  con  assunzione  della  relativa
obbligazione  fino  alla  scadenza  dei medesimi. I bilanci annuali e
poliennali  assicurano  la copertura finanziaria per l'intero periodo
di validita' dei contratti di servizio.
    3.   Nei   contratti   di  servizio  deve  essere  assicurata  la
corrispondenza  tra  gli  importi  dovuti  dagli  enti  affidanti  ai
soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili Qualora tale
corrispondenza   non   sia  assicurata  si  applica  quanto  previsto
dall'Art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997.».