Art. 26. Sostituzione dell'Art. 24 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 24 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituto dal seguente: «Art. 24 (Contratti di servizio). - 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalita' effettuati. 2. Gli enti affidanti sottoscrivono i contratti di servizio per l'intero periodo di validita' con assunzione della relativa obbligazione fino alla scadenza dei medesimi. I bilanci annuali e poliennali assicurano la copertura finanziaria per l'intero periodo di validita' dei contratti di servizio. 3. Nei contratti di servizio deve essere assicurata la corrispondenza tra gli importi dovuti dagli enti affidanti ai soggetti affidatari e le risorse finanziarie disponibili Qualora tale corrispondenza non sia assicurata si applica quanto previsto dall'Art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997.».