Art. 28. Modifiche all'Art. 26 della legge regionale n. 30/1998 I. All'Art. 26 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «a) il periodo di validita', comunque non superiore a otto anni per i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi effettuati per ferrovia;»; b) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, ivi comprese le compensazioni economiche relative agli obblighi di servizio di cui all'Art. 2 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal regolamento 1893/1991/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilita', nonche' le modalita' ed i tempi dei rispettivi pagamenti;»; c) la lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «l) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio, nonche', in caso di sub affidamento, dalla sub affidataria in proporzione alla quota sub affidata»; d) Dopo la lettera p) del comma 1 e' inserita la seguente: «p bis) l'espressa indicazione delle disposizioni di cui all'Art. 22». e) Dopo la lettera u) del comma 1 e' aggiunta, in fine, la seguente: «u bis) le norme per il controllo e il monitoraggio della regolarita' dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti con i contratti di servizio.».