Art. 28.
       Modifiche all'Art. 26 della legge regionale n. 30/1998
    I. All'Art. 26 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «a) il periodo di validita', comunque non superiore a otto anni
per  i servizi di trasporto su strada e a quindici anni per i servizi
effettuati per ferrovia;»;
      b) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «h)  gli  importi  dovuti  dall'ente  affidante  all'impresa di
trasporto  affidataria  per le prestazioni oggetto del contratto, ivi
comprese  le  compensazioni  economiche  relative  agli  obblighi  di
servizio di cui all'Art. 2 del regolamento 1191/69/CEE modificato dal
regolamento 1893/1991/CEE, tenendo conto dei proventi derivanti dalle
tariffe  e  di  quelli  derivanti  anche  dalla eventuale gestione di
servizi complementari alla mobilita', nonche' le modalita' ed i tempi
dei rispettivi pagamenti;»;
      c) la lettera l) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
      «l)  le  garanzie  che  devono  essere prestate dall'impresa di
trasporto   affidataria   del  servizio,  nonche',  in  caso  di  sub
affidamento,  dalla  sub  affidataria  in  proporzione alla quota sub
affidata»;
      d) Dopo la lettera p) del comma 1 e' inserita la seguente:
      «p  bis)  l'espressa  indicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'Art. 22».
      e) Dopo  la  lettera  u)  del  comma 1 e' aggiunta, in fine, la
seguente:
      «u  bis)  le  norme  per  il  controllo e il monitoraggio della
regolarita' dei servizi erogati e le clausole penali da applicarsi in
caso  di mancato rispetto da parte del gestore degli obblighi assunti
con i contratti di servizio.».