Art. 30. Sostituzione dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 27 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Agenzia regionale per la mobilita). - 1. L'agenzia regionale per la mobilita' (AREMOL), istituita con la legge regionale 26 marzo 2003, n. 9, costituisce uno strumento per l'attuazione della programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per la costante analisi dell'evoluzione della mobilita' regionale, delle reti di trasporto e loro infrastrutture, della qualita', del livello e della efficienza dei servizi erogati dalle aziende di trasporto, della sicurezza e dell'impatto del sistema dei trasporti su territorio e ambiente.».