Art. 30.
     Sostituzione dell'Art. 27 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  27 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  27  (Agenzia  regionale  per  la mobilita). - 1. L'agenzia
regionale per la mobilita' (AREMOL), istituita con la legge regionale
26 marzo 2003, n. 9, costituisce uno strumento per l'attuazione della
programmazione  e  pianificazione del trasporto pubblico locale e per
la  costante analisi dell'evoluzione della mobilita' regionale, delle
reti  di trasporto e loro infrastrutture, della qualita', del livello
e  della  efficienza  dei servizi erogati dalle aziende di trasporto,
della   sicurezza   e  dell'impatto  del  sistema  dei  trasporti  su
territorio e ambiente.».