Art. 32.
     Sostituzione dell'Art. 28 della legge regionale n. 30/1998
    L'Art.  28  della  legge  regionale  n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   28  (Comitato  consultivo  per  la  mobilita).  -  1.  E'
costituito il comitato consultivo della mobilita' composto da:
      a) l'assessore  regionale competente in materia di mobilita', o
un suo delegato, che lo presiede;
      b) il direttore della direzione regionale competente in materia
di trasporti;
      c) i presidenti delle province;
      d) il sindaco del comune di Roma;
      e) il presidente dell'ANCI;
      f) il presidente dell'UNCEM;
      g) il presidente dell'URPI;
      h) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
      i) il direttore regionale della societa' Trenitalia S.p.a.;
      l) un rappresentante della ASSTRA,
      m) un rappresentante della ANAV;
      n) un rappresentante della Confservizi Lazio;
      o) un  rappresentante ciascuno della CNA, della Confartigianato
e della Cassartigiani del Lazio;
      p) un rappresentante della ASTRAL S.p.a.;
      q) un rappresentante dell'ANAS;
      r) un rappresentante dell'Assoporti;
      s) un rappresentante della Societa' Aeroporti di Roma;
      t) cinque    rappresentanti   indicati   dalle   organizzazioni
sindacali rappresentative a livello regionale;
      u) due    rappresentanti   delle   associazioni   ambientaliste
maggiormente rappresentative a livello regionale;
      v) un rappresentante della Federtrasporto;
      z) un    rappresentante   designato   dalla maggiore   e   piu'
rappresentativa   cooperativa   radiotaxi   operante  nel  territorio
regionale;
      aa) un rappresentante dell'Arcea Lazio S.p.a.;
      bb) un rappresentante della Confindustria Lazio;
      cc) un rappresentante della Federlazio.
    2.  Il  comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali
provvedimenti  che  la  Regione  adotta  in  materia  di  trasporti e
mobilita',  nonche' di fornire proposte o indicazioni per l'attivita'
dell'agenzia di cui all'Art. 27.
    3.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del Presidente della
Regione  e  dura  in  carica  per  l'intera  legislatura.  In caso di
trasformazione  o  successione  degli  enti  o associazioni di cui al
comma 1 vengono nominati i nuovi rappresentanti.».