Art. 36.
    Inserimento dell'Art. 30-bis alla legge regionale n. 30/1998
    1. Dopo l'Art. 30 della legge regionale n. 30/1998 e' inserito il
seguente:
    «Art.30-bis  (Adeguamenti  tariffari).  -  1.  Fermi  restando  i
principi  in  materia  tariffaria  definiti dal titolo IV della legge
regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per
la  regolamentazione  delle  materie di cui all'Art. 3 della legge 10
aprile  1981,  n.  151  ed  indirizzi  circa  i  sistemi tariffari da
applicarsi  sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse
locale),  l'adeguamento  delle  tariffe non integrate viene richiesto
dalle  imprese esercenti agli enti affidanti entro il 30 settembre di
ogni  anno.  L'ente  affidante  si  pronuncia  sulla  richiesta entro
novanta giorni, sulla base delle modalita' stabilite dalla Regione ai
sensi  dell'Art.  6,  comma  1,  lettera  g)  ed  in conformita' alle
indicazioni di cui al comma 2.
    2. L'ente affidante adegua le tariffe non integrate con il metodo
del  price-cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo
vincolata  per  il  periodo di durata dell'affidamento, in analogia a
quanto  stabilito  dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita).
    3.  L'adeguamento di cui al comma 2, tiene conto, in particolare,
dei seguenti criteri:
      a) tasso   di   inflazione   programmata  fissato  dal  Governo
nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria;
      b) obiettivo  di variazione del tasso annuale di produttivita',
prefissato per il periodo di durata del contratto di servizio;
      c) obiettivo  di  miglioramento  degli standard di qualita' del
servizio   erogato  alla  clientela  prefissati  per  il  periodo  di
validita' del contratto di servizio.
    4.  La  Regione,  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  1/1991,
stabilisce  ogni anno gli adeguamenti delle tariffe integrate in base
al criterio di cui al comma 3, lettera a).».