Art. 40. Sostituzione dell'Art. 40 della legge regionale n. 30/1998: 1. L'Art. 40 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 40 (Vigilanza, manitoraggio, ispezione e controllo). - 1. La Regione, le province ed i comuni esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarita' e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza. 2. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull'impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi; in particolare effettua verifiche finalizzate all'accertamento: a) dell'efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, finanziati dalla Regione, nonche' del corretto utilizzo delle risorse; b) dell'efficacia ed efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone, nonche' del corretto utilizzo delle medesime. 3. La giunta regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attivita' ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 nonche' alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36). 4. I comuni, le comunita' montane e le province, nell'ambito del principio di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed i documenti relativi ai finanziamenti, al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2.».