Art. 40.
     Sostituzione dell'Art. 40 della legge regionale n. 30/1998:
    1.  L'Art.  40 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  40  (Vigilanza, manitoraggio, ispezione e controllo). - 1.
La  Regione,  le  province  ed  i  comuni  esercitano la vigilanza ed
effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarita' e
della  sicurezza  dei  servizi  di  trasporto  pubblico di rispettiva
competenza.
    2.  La  Regione  esercita  le  funzioni  di monitoraggio, di alta
vigilanza,  di  ispezione  e  di controllo sull'impiego delle risorse
destinate  agli  investimenti ed al finanziamento dei servizi minimi;
in particolare effettua verifiche finalizzate all'accertamento:
      a) dell'efficacia   ed   efficienza   della  realizzazione  dei
programmi  di  investimento  nel  settore,  finanziati dalla Regione,
nonche' del corretto utilizzo delle risorse;
      b) dell'efficacia  ed  efficienza  dell'utilizzo  delle risorse
destinate  al  finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico
di persone, nonche' del corretto utilizzo delle medesime.
    3.  La  giunta  regionale esercita le funzioni ai sensi di cui ai
commi  1  e  2  della legge regionale 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per
l'esercizio  dell'attivita'  ispettiva dell'amministrazione regionale
in  materia  di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse
regionale.  Modificazioni  alla  legge regionale 2 aprile 1973, n. 12
nonche' alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).
    4.  I comuni, le comunita' montane e le province, nell'ambito del
principio  di leale collaborazione, forniscono alla Regione i dati ed
i  documenti  relativi  ai  finanziamenti,  al  fine di consentire le
verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2.».