Art. 43.
              Modifiche alla legge regionale n. 1/1991
    1.  L'Art.  13  della legge regionale n. 1/1991 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  13  (Sistema  tariffario integrato per i servizi urbani ed
extraurbani).  - 1. Nell'ambito della regione, i soggetti gestori dei
servizi pubblici di trasporto di persone urbani ed extraurbani devono
consentire   l'utilizzazione   di   biglietti  o  titoli  di  viaggio
integrati,  che  permettano  agli  utenti  di  fruire,  relativamente
all'intera  rete  ovvero  a  piu'  linee o percorsi, dei collegamenti
esercitati dai gestori stessi.
    2. La Regione, relativamente al sistema tariffario integrato:
      a) stabilisce gli standard tecnici di riferimento per i singoli
sistemi  di  gestione, emissione e validazione dei titoli, cui devono
conformarsi i soggetti di cui al comma 1, che garantiscano:
        1) l'accessibilita' ed il controllo dei dati primari da parte
di tutti i partecipanti al sistema tariffario integrato;
        2)  la  interoperabilita'  e  la  connettibilita' dei singoli
sistemi di gestione;
        3) la mutua assistenza nelle operazioni di connessione;
      b) controlla  il  funzionamento  dei  sistemi di bigliettazione
automatica;
      c) determina le tariffe integrate ed i relativi adeguamenti;
      d) ripartisce i proventi delle tariffe integrate tra i soggetti
gestori nel caso di mancato accordo tra gli stessi;
      e) puo' gestire, direttamente ovvero attraverso l'affidamento a
terzi  o  avvalendosi  di  una  societa' appositamente costituita, il
sistema tariffario integrato regionale.».