Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 1/1991 1. L'Art. 13 della legge regionale n. 1/1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Sistema tariffario integrato per i servizi urbani ed extraurbani). - 1. Nell'ambito della regione, i soggetti gestori dei servizi pubblici di trasporto di persone urbani ed extraurbani devono consentire l'utilizzazione di biglietti o titoli di viaggio integrati, che permettano agli utenti di fruire, relativamente all'intera rete ovvero a piu' linee o percorsi, dei collegamenti esercitati dai gestori stessi. 2. La Regione, relativamente al sistema tariffario integrato: a) stabilisce gli standard tecnici di riferimento per i singoli sistemi di gestione, emissione e validazione dei titoli, cui devono conformarsi i soggetti di cui al comma 1, che garantiscano: 1) l'accessibilita' ed il controllo dei dati primari da parte di tutti i partecipanti al sistema tariffario integrato; 2) la interoperabilita' e la connettibilita' dei singoli sistemi di gestione; 3) la mutua assistenza nelle operazioni di connessione; b) controlla il funzionamento dei sistemi di bigliettazione automatica; c) determina le tariffe integrate ed i relativi adeguamenti; d) ripartisce i proventi delle tariffe integrate tra i soggetti gestori nel caso di mancato accordo tra gli stessi; e) puo' gestire, direttamente ovvero attraverso l'affidamento a terzi o avvalendosi di una societa' appositamente costituita, il sistema tariffario integrato regionale.».