Art. 45.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  I  comuni,  qualora  non abbiano proceduto all'individuazione
delle unita' di rete ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera b) della
legge  regionale  n.  30/1998.  come modificato dalla presente legge,
affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio.
I  comuni,  la  cui  rete supera i due milioni di chilometri, ai fini
delle  procedure  di  gara di cui all'Art. 19, possono suddividere la
stessa rete per lotti.
    2.  Le  province  adottano  i  piani di bacino di cui all'Art. 15
della  legge  regionale  n.  30/1998,  come modificato dalla presente
legge,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
    3. La giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui
all'Art.  18  della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla
presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT.
    4.   In  attuazione  dell'Art.  18  del  decreto  legislativo  n.
422/1997, come modificato dall'Art. 45 della legge 1° agosto 2002, n.
166  (Disposizioni  in  materia  di infrastrutture e trasporti), allo
scopo  di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di
introdurre  regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di
trasporto, per le societa' di capitali derivanti dalla trasformazione
delle   aziende  speciali  ovvero  dei  consorzi  e  per  i  soggetti
affidatari  dei  servizi  per  ferrovia  di  cui all'Art. 2, comma 3,
qualora  non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal
comma 9 dell'Art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)»,  nel  bando di gara devono
essere  indicate  le modalita' di messa a disposizione dal precedente
gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del
servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli
enti affidanti.
    5.  I  soggetti  affidatari  dei  servizi  comunicano  agli  enti
affidanti,  entro  tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  i dati di cui all'Art. 22, comma 2, lettere a) e b)
della  legge  regionale  n.  30/1998,  come modificato dalla presente
legge.
    6.  Sino  alla  rilevazione  dei  canoni  di  utilizzo  dei  beni
essenziali  per  il  funzionamento  dei servizi di trasporto da parte
dell'agenzia di cui alla legge regionale n. 9/2003 gli enti affidanti
determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato.
    7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente,
il  limite  per la quantificazione della base d'asta per i servizi da
porre  a  gara  e'  costituito  dal  corrispettivo  dei  contratti di
servizio al 31 dicembre 2001;
    8.  Le  disposizioni di cui all'Art. 30 bis della legge regionale
n.   30/1998,  inserito  dalla  presente  legge  sono  applicate  dal
10 gennaio 2006.
    9.  Per  gli  anni  2004  e  2005,  in  deroga a quanto stabilito
dall'Art.  30-bis  della  legge  regionale  n. 30/1998, come inserito
dalla  presente  legge,  gli  adeguamenti  tariffari  sono  stabiliti
annualmente  sulla  base  del tasso di inflazione programmata fissato
dal     Governo     nell'ultimo     documento    di    programmazione
economico-finanziaria.
    10.  In sede di prima applicazione della presente legge la giunta
regionale  stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui
all'Art. 13 della legge regionale n. 1/1991.
    11.  L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del servizio
di  gran  turismo su gomma di cui all'Art. 4, comma 5-bis della legge
regionale   n.   30/1998,   come   inserito   dalla  presente  legge,
sostituisce,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2004, il provvedimento di
concessione  previsto  dall'Art. 12 della legge 20 settembre 1939, n.
1822  concernente  «Disciplina  degli autoservizi di linea (Autolinee
per  viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione
dell'industria  privata».  Entro  la  stessa  data,  i  soggetti gia'
concessionari   richiedono   alle   competenti   amministrazioni   la
sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione
da  rilasciarsi  previa  verifica del possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente.
    12.  Gli  enti  affidanti  i servizi di trasporto pubblico di cui
all'Art.  2,  comma  2,  lettere  b)  e  d)  della legge regionale n.
30/1998,  attualmente  gestiti  direttamente  dagli  enti locali o da
questi  affidati  direttamente  ai  propri  consorzi  o  alle proprie
aziende  speciali,  finanziati  dal  fondo  regionale  trasporti, con
percorrenze  superiori  ad  un  milione  di chilometri annui, possono
prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti
stabiliti  dalla  legge  19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il
trasporto  pubblico  locale. Attuazione dell'Art. 18, comma 3-bis del
decreto  legislativo  19 novembre  1997,  n.  422 come modificato dal
decreto   legislativo   20 settembre   1999,   n.   400  e  ulteriori
disposizioni).
    13.  Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all'Art. 2,
comma   2,  lettera  b),  della  legge  regionale  n.  30/1998,  come
sostituito  dalla  presente  legge,  con  percorrenze inferiori ad un
milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
    14.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 13 non si applicano nei
confronti  degli  enti  affidanti  che alla data di entrata in vigore
della  presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi
capitolati  per  l'affidamento  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
locale.
    15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo
le  procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
(Attuazione  delle  direttive  90/531/CEE  e  93/38/CEE relative alle
procedure  di  appalti  nei  settori esclusivi), nonche' dall'Art. 19
della  legge  regionale  n.  30/1998,  come modificato dalla presente
legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti
dai contratti di servizio restano invariati.
    16.  Gli  affidamenti  dei servizi di trasporto di cui all'Art. 8
del  d.lgs.  422/1998  possono  essere  prorogati fino al 31 dicembre
2006.
    17.  Le  disposizioni  ed i termini di cui al comma 1 dell'Art. 2
della legge regionale n. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006.
    18.  Per  la  circolazione  per  motivi di servizio sui mezzi del
trasporto  pubblico  di  cui  all'Art.  2  della  legge  regionale n.
30/1998,  come  sostituito  dalla  presente  legge,  gli agenti e gli
ufficiali  di  pubblica  sicurezza,  gli  appartenenti  all'Arma  dei
carabinieri  alle  forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla
Guardia  di  finanza,  alla polizia municipale ed alle altre forze di
tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera
di  servizio  rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti
alla  polizia  municipale  la  circolazione e' limitata ai servizi di
trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. Nel caso in cui
per  l'utilizzo  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico e' necessario il
possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero
i  soggetti  gestori  dei  sistemi  di bigliettazione rilasciano agli
interessati,  a  richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera
circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico
per  motivi  di  servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si
applicano le disposizioni di cui all'Art. 33 della legge regionale n.
30/1998  e  non  e'  dovuto  alcun rimborso alle aziende esercenti il
pubblico trasporto.
    19. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta
regionale,   entro   il   31 dicembre  2004,  individua,  sentita  la
commissione  consiliare  competente, le unita' di rete, la rete ed il
livello  dei  servizi minimi di trasporto pubblico di cui all'Art. 2,
comma 2, lettera b) della legge regionale n. 30/1998, come sostituito
dalla presente legge.
    20.  I  servizi  di  trasporto di persone attualmente svolti, che
collegano  le  isole  ponziane  con  i  porti di Formia, Terracina ed
Anzio,  sono  esercitati  fino  al  31 dicembre  2006; ai medesimi si
applicano le disposizioni della legge regionale n. 25 luglio 1996, n.
28   (Interventi  straordinari  regionali  per  la  integrazione  del
servizio  di  collegamento  delle  isole  ponziane  con i porti della
provincia di Latina, resi dalla societa' concessionaria del Ministero
dei  trasporti e della navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di
cui  al  presente  comma  sono  esercitati  a seguito di procedure ad
evidenza pubblica