Art. 45. Disposizioni transitorie e finali 1. I comuni, qualora non abbiano proceduto all'individuazione delle unita' di rete ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/1998. come modificato dalla presente legge, affidano i servizi di trasporto, ponendo a gara la rete in esercizio. I comuni, la cui rete supera i due milioni di chilometri, ai fini delle procedure di gara di cui all'Art. 19, possono suddividere la stessa rete per lotti. 2. Le province adottano i piani di bacino di cui all'Art. 15 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La giunta regionale adotta il primo programma triennale di cui all'Art. 18 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge, entro il 30 aprile 2005, anche in assenza del PRT. 4. In attuazione dell'Art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dall'Art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialita' nella gestione dei servizi di trasporto, per le societa' di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali ovvero dei consorzi e per i soggetti affidatari dei servizi per ferrovia di cui all'Art. 2, comma 3, qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'Art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», nel bando di gara devono essere indicate le modalita' di messa a disposizione dal precedente gestore al nuovo gestore dei beni essenziali per la effettuazione del servizio e il canone di utilizzo degli stessi beni, determinato dagli enti affidanti. 5. I soggetti affidatari dei servizi comunicano agli enti affidanti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'Art. 22, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge. 6. Sino alla rilevazione dei canoni di utilizzo dei beni essenziali per il funzionamento dei servizi di trasporto da parte dell'agenzia di cui alla legge regionale n. 9/2003 gli enti affidanti determinano i canoni medesimi in base ad indagini di mercato. 7. Sino alla determinazione del costo economicamente sufficiente, il limite per la quantificazione della base d'asta per i servizi da porre a gara e' costituito dal corrispettivo dei contratti di servizio al 31 dicembre 2001; 8. Le disposizioni di cui all'Art. 30 bis della legge regionale n. 30/1998, inserito dalla presente legge sono applicate dal 10 gennaio 2006. 9. Per gli anni 2004 e 2005, in deroga a quanto stabilito dall'Art. 30-bis della legge regionale n. 30/1998, come inserito dalla presente legge, gli adeguamenti tariffari sono stabiliti annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata fissato dal Governo nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria. 10. In sede di prima applicazione della presente legge la giunta regionale stabilisce le tariffe relative al sistema integrato di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 1/1991. 11. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del servizio di gran turismo su gomma di cui all'Art. 4, comma 5-bis della legge regionale n. 30/1998, come inserito dalla presente legge, sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2004, il provvedimento di concessione previsto dall'Art. 12 della legge 20 settembre 1939, n. 1822 concernente «Disciplina degli autoservizi di linea (Autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli) in regime di concessione dell'industria privata». Entro la stessa data, i soggetti gia' concessionari richiedono alle competenti amministrazioni la sostituzione della concessione con il provvedimento di autorizzazione da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 12. Gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico di cui all'Art. 2, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale n. 30/1998, attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, finanziati dal fondo regionale trasporti, con percorrenze superiori ad un milione di chilometri annui, possono prorogare al 31 dicembre 2006 i termini di scadenza degli affidamenti stabiliti dalla legge 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'Art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni). 13. Gli affidamenti dei servizi di trasporto, di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, con percorrenze inferiori ad un milione di chilometri annui, sono prorogati al 31 dicembre 2006. 14. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano nei confronti degli enti affidanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato i bandi di gara ed i relativi capitolati per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 15. Sono prorogati al 31 dicembre 2006 i servizi affidati secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusivi), nonche' dall'Art. 19 della legge regionale n. 30/1998, come modificato dalla presente legge. I termini di scadenza successivi al 31 dicembre 2006 stabiliti dai contratti di servizio restano invariati. 16. Gli affidamenti dei servizi di trasporto di cui all'Art. 8 del d.lgs. 422/1998 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006. 17. Le disposizioni ed i termini di cui al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 35/2001 sono prorogati al 31 dicembre 2006. 18. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico di cui all'Art. 2 della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri alle forze di Polizia, alla polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, alla polizia municipale ed alle altre forze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione e' limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale. Nel caso in cui per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e' necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione. In caso di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio da parte dei soggetti sopra indicati non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 33 della legge regionale n. 30/1998 e non e' dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto. 19. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, entro il 31 dicembre 2004, individua, sentita la commissione consiliare competente, le unita' di rete, la rete ed il livello dei servizi minimi di trasporto pubblico di cui all'Art. 2, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 30/1998, come sostituito dalla presente legge. 20. I servizi di trasporto di persone attualmente svolti, che collegano le isole ponziane con i porti di Formia, Terracina ed Anzio, sono esercitati fino al 31 dicembre 2006; ai medesimi si applicano le disposizioni della legge regionale n. 25 luglio 1996, n. 28 (Interventi straordinari regionali per la integrazione del servizio di collegamento delle isole ponziane con i porti della provincia di Latina, resi dalla societa' concessionaria del Ministero dei trasporti e della navigazione); dal 1° gennaio 2007 i servizi di cui al presente comma sono esercitati a seguito di procedure ad evidenza pubblica