Art. 5. Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 30/1998 1. L'Art. 5 della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Bacini di traffico ed unita' di rete). - 1. La rete del trasporto pubblico locale e' suddivisa in bacini di traffico coincidenti con i territori delle province e del comune di Roma. I bacini di traffico sono costituiti da un'equilibrata offerta di servizi integrati con l'obiettivo di servire iI maggior numero di utenti e di conseguire il piu' alto grado di efficienza. 2. I bacini di traffico sono articolati in unita' di rete, intese come insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono ricomprendere uno o piu' comuni, in base a criteri di economicita', efficienza e produttivita', al fine di conseguire un'equilibrata offerta di servizi e l'obiettivo del piu' alto grado di intermodalita'. 3. E' fatta salva almeno una unita' di rete per i servizi pubblici di trasporto: a) nei comuni di Ponza e Ventotene b) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che raggiungano tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme associative di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); c) nei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti aventi particolari caratteristiche territoriali, sociali ed economiche e interessati da variazioni del numero dei cittadini presenti nel corso dell'anno in relazione ai flussi turistici stagionali, individuati ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a).».