Art. 5.
      Sostituzione dell'Art. 5 della legge regionale n. 30/1998
    1.  L'Art.  5  della legge regionale n. 30/1998 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  5 (Bacini di traffico ed unita' di rete). - 1. La rete del
trasporto   pubblico  locale  e'  suddivisa  in  bacini  di  traffico
coincidenti  con  i  territori delle province e del comune di Roma. I
bacini  di  traffico  sono  costituiti  da  un'equilibrata offerta di
servizi  integrati  con  l'obiettivo  di servire iI maggior numero di
utenti e di conseguire il piu' alto grado di efficienza.
    2. I bacini di traffico sono articolati in unita' di rete, intese
come  insieme di linee tra loro funzionalmente connesse e che possono
ricomprendere  uno  o piu' comuni, in base a criteri di economicita',
efficienza  e  produttivita',  al  fine  di conseguire un'equilibrata
offerta   di   servizi   e   l'obiettivo   del  piu'  alto  grado  di
intermodalita'.
    3.  E'  fatta  salva  almeno  una  unita'  di  rete per i servizi
pubblici di trasporto:
      a) nei comuni di Ponza e Ventotene
      b) nei  comuni  con  popolazione inferiore a diecimila abitanti
che  raggiungano  tale limite svolgendo i servizi attraverso le forme
associative  di cui al capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
      c) nei  comuni  con  popolazione inferiore a diecimila abitanti
aventi   particolari   caratteristiche   territoriali,   sociali   ed
economiche  e  interessati  da  variazioni  del  numero dei cittadini
presenti  nel  corso  dell'anno  in  relazione  ai  flussi  turistici
stagionali, individuati ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera a).».