Art. 8. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998 1. I commi 1 e 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998 sono abrogati. 2. Al comma 3 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998 le parole: «della legge regionale n. 4/1997» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Art. 130, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)».