Art. 8.
        Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998
    1.  I  commi  1  e 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998
sono abrogati.
    2.  Al  comma  3  dell'Art. 8 della legge regionale n. 30/1998 le
parole:  «della  legge  regionale  n.  4/1997»  sono sostituite dalle
seguenti:  «dell'Art.  130,  comma  2, della legge regionale 6 agosto
1999,  n.  14  (organizzazione  delle  funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)».