Art. 9. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 30/1998 1. All'Art. 9 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Compiti delle province connessi all'esercizio delle funzioni conferite)»; b) l'alinea del comma 1 e' sostituito dai seguente: «1. Le province, in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell'Art. 7 ed a quelle delegate ai sensi dell'Art. 8 provvedono all'esercizio dei seguenti compiti:»; c) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente «a) individuare i comuni di cui all'Art. 5, comma 3, lettera c);»; d) la lettera c) del comma 1 e' soppressa; e) dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente: «e bis) stabilire le tariffe relative ai servizi di cui all'Art. 3, comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati all'Art. 30-bis»; f) la lettera g) del comma 1 e' soppressa.