Art. 9.
        Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 30/1998
    1.  All'Art. 9 della legge regionale n. 30/1998 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
      «(Compiti  delle province connessi all'esercizio delle funzioni
conferite)»;
      b) l'alinea del comma 1 e' sostituito dai seguente:
        «1.  Le  province,  in  relazione alle funzioni attribuite ai
sensi  dell'Art.  7  ed  a  quelle  delegate  ai  sensi  dell'Art.  8
provvedono all'esercizio dei seguenti compiti:»;
      c) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla seguente
      «a)  individuare  i  comuni di cui all'Art. 5, comma 3, lettera
c);»;
      d) la lettera c) del comma 1 e' soppressa;
      e) dopo la lettera e) del comma 1 e' inserita la seguente:
        «e  bis)  stabilire  le  tariffe  relative  ai servizi di cui
all'Art.  3,  comma 3, sulla base dei principi e dei criteri indicati
all'Art. 30-bis»;
      f) la lettera g) del comma 1 e' soppressa.