Art. 10.
           Modalita' di esenzione per i soggetti disabili

    1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'Art. 3,
comma  3,  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate),
per  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  ovvero il
soggetto  cui  il  disabile  sia  fiscalmente  a  carico, che risulti
proprietaria  di  veicoli  come  individuati  all'Art.  17,  comma 1,
lettera  f-bis),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento
della tassa automobilistica regionale.
    2.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 e' estesa alle persone con
handicap   psichico   o   mentale,   in  possesso  di  indennita'  di
accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute.
    3.  L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone invalide
per  ridotte o impedite capacita' motorie limitatamente ai veicoli di
proprieta'   degli  stessi,  adattati  in  funzione  dell'invalidita'
accertata    dalle    competenti   commissioni   mediche   pubbliche.
L'adattamento  del  veicolo  deve  risultare  dalla relativa carta di
circolazione  e  viene  ad  esso equiparato l'adattamento del veicolo
prodotto  in  serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute
nella patente speciale dell'invalido.
    4.  L'esenzione  riconosciuta  ai  sensi  dei commi 1, 2 e 3 puo'
essere  trasferita  su  altro  veicolo  di  proprieta' della medesima
persona  esclusivamente  se  il  veicolo precedentemente esentato sia
stato   radiato,  venduto  con  regolare  voltura  ovvero  sia  stata
formalizzata la perdita di possesso.
    5.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  le  variazioni di natura
soggettiva  o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi
dei  commi  1,  2,  3  e  4 sono comunicate alla Regione entro trenta
giorni  dal  loro  verificarsi  o,  in caso di decesso, entro novanta
giorni  dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di
esenzione  soggiace  alle  regole  previste  per  i  veicoli di nuova
immatricolazione di cui all'Art. 2.
    6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei
benefici  di  cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro
novanta  giorni  dalla  scadenza  prevista  per  il  pagamento  della
relativa  tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie
regionali,   ovvero   agli  uffici  individuati  dall'Amministrazione
regionale.