Art. 10. Modalita' di esenzione per i soggetti disabili 1. La persona disabile grave, secondo la definizione dell'Art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate), per ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'Art. 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone con handicap psichico o mentale, in possesso di indennita' di accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute. 3. L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacita' motorie limitatamente ai veicoli di proprieta' degli stessi, adattati in funzione dell'invalidita' accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido. 4. L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 puo' essere trasferita su altro veicolo di proprieta' della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'Art. 2. 6. Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.