Art. 11.
Modalita'  di  rimborso  bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui
alla   legge   regionale  23 aprile  2001,  n.  9,  che  non  possono
recuperarlo  all'atto  della  presentazione  della  dichiarazione dei
                              redditi.

    1.  Ai  cittadini  che  usufruiscono  dei benefici previsti dalla
legge  regionale  23 aprile  2001,  n.  9  (Disposizioni  fiscali per
l'acquisto  delle benzine nei territori regionali di confine) e' data
facolta',  in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello
unico,  di  richiedere  alla Regione il rimborso della quota di bonus
fiscale  maturato,  eccedente  la  detrazione effettuata all'atto del
pagamento della tassa automobilistica dovuta.