Art. 11. Modalita' di rimborso bonus fiscali ai soggetti beneficiari di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9, che non possono recuperarlo all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. 1. Ai cittadini che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine nei territori regionali di confine) e' data facolta', in alternativa alla compensazione fiscale mediante modello unico, di richiedere alla Regione il rimborso della quota di bonus fiscale maturato, eccedente la detrazione effettuata all'atto del pagamento della tassa automobilistica dovuta.