Art. 12.
Delega  alla  giunta  regionale  per  la gestione degli archivi e per
                l'attuazione del Protocollo d'intesa

    1.  La  giunta  regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare
convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:
      a) favorire  il  raccordo  con tutti gli archivi auto esistenti
utili   ad   implementare  e  migliorare  la  gestione  dell'archivio
regionale;
      b) attuare   il   protocollo   d'intesa  in  materia  di  tassa
automobilistica  previsto  dall'Art.  5, commi 1 e 2, del decreto del
Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante
norme  per  il  trasferimento  alle Regioni a statuto ordinario delle
funzioni  in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi
e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali);
      c) attuare  ogni  altro  adempimento  previsto  dalla  presente
legge.