Art. 12. Delega alla giunta regionale per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa 1. La giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per: a) favorire il raccordo con tutti gli archivi auto esistenti utili ad implementare e migliorare la gestione dell'archivio regionale; b) attuare il protocollo d'intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall'Art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali); c) attuare ogni altro adempimento previsto dalla presente legge.