Art. 13.
Definizione  delle  pendenze  in  materia  di tassa automobilistica e
                        ravvedimento operoso

    1.  A  partire  dall'anno di pagamento 2002, il contribuente puo'
regolarizzare  la  propria  posizione,  sempre che non siano in corso
procedure  di  accertamento  o  procedimenti contenziosi, mediante il
pagamento  della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10
per cento. Restano fermi i termini e le modalita' per il ravvedimento
di  cui  all'Art.  13,  comma  1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997,   n.   472   (Disposizioni  generali  in  materia  di  sanzioni
amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma
dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
    2.  Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai
periodi  per  i  quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni
1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti
dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti
contenziosi  mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della
tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento.
    3.  Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai
periodi  per  i  quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni
1999,  2000  e  2001,  possono essere definite dai soggetti nei quali
siano  in  corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi
mediante  il  versamento,  entro  il 30 novembre 2003, della tassa, o
maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento.
    4.  Le  pendenze  relative  ai  versamenti tardivi possono essere
definite,  per  gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed
anche  nei  casi  in  cui  siano in corso procedure di accertamento o
procedimenti  contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al
10 per cento della tassa tardivamente versata.
    5.   Il   pagamento  entro  il  30 novembre  2003  da  parte  del
contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
comporta  la  sospensione  dei procedimenti di accertamento in corso.
Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione
coattiva non ancora estinte.
    6.  Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge  la  giunta  regionale stabilisce, con propria deliberazione, i
criteri  e le modalita' operative di attuazione delle norme di cui al
presente articolo.