Art. 13. Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso 1. A partire dall'anno di pagamento 2002, il contribuente puo' regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalita' per il ravvedimento di cui all'Art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'Art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento. 3. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il 30 novembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata maggiorata del 30 per cento. 4. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata. 5. Il pagamento entro il 30 novembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte. 6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.