Art. 14.
                          Norma transitoria

    1.  Le  scadenze  attualmente  attribuite  ai veicoli presenti in
archivio  restano  in vigore fino a che non si verifichino condizioni
che  interrompano  l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da
un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e
10,  e  che  comportino  pertanto  l'applicazione  di quanto previsto
dall'Art. 2, comma 1.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 23 settembre 2003.

              p. Enzo Ghigo: Il vice Presidente: Casoni