Art. 14. Norma transitoria 1. Le scadenze attualmente attribuite ai veicoli presenti in archivio restano in vigore fino a che non si verifichino condizioni che interrompano l'obbligo del versamento della tassa o l'uscita da un regime di riduzioni o di esenzioni, ai sensi degli articoli 5, 9 e 10, e che comportino pertanto l'applicazione di quanto previsto dall'Art. 2, comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 23 settembre 2003. p. Enzo Ghigo: Il vice Presidente: Casoni