Art. 2.
         Modalita' di pagamento della tassa automobilistica

    1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004 la tassa automobilistica
regionale   e'  corrisposta  per  12  mesi  a  partire  dal  mese  di
immatricolazione del veicolo.
    2.  Il  termine  per  il pagamento della tassa automobilistica e'
stabilito   nell'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  di
immatricolazione.  Per  le  scadenze successive alla prima il termine
per  il pagamente e' fissato nell ultimo giorno del mese successivo a
quello di scadenza.
    3.   L'assolvimento  dell'obbligazione  tributaria  per  tutti  i
veicoli,  compresi  quelli  gia'  immatricolati,  avviene in un'unica
soluzione  con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni
ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore
a  12  tonnellate,  per  cui  rimane  in  vigore  la  facolta'  della
periodicita' quadrimestrale.