Art. 2. Modalita' di pagamento della tassa automobilistica 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e' corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo. 2. Il termine per il pagamento della tassa automobilistica e' stabilito nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima il termine per il pagamente e' fissato nell ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. 3. L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli gia' immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate, per cui rimane in vigore la facolta' della periodicita' quadrimestrale.