Art. 3.
                         Perdita di possesso

    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi
nella  condizione  di registrare la perdita di possesso di un veicolo
per   furto   e  rottamazione  in  corso  di  validita'  della  tassa
automobilistica  regionale  versata, puo' richiedere la compensazione
su  una  nuova  targa  o  il  rimborso  di  quota parte del pagamento
effettuato in base alle modalita' di seguito descritte:
      a) e'  riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso
per  il  periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo,
purche'  sia  pari  almeno  ad un quadrimestre. La compensazione o il
rimborso  vengono  riconosciuti  in misura proporzionale al numero di
mesi  interi  successivi  a  quello  in cui si e' verificato l'evento
interruttivo  del  possesso,  derivante  da  furto  o demolizione del
veicolo;
      b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad
essa  assimilabile,  in  sostituzione di un veicolo per cui lo stesso
titolare   ha   perso   il  possesso  per  furto  o  demolizione,  e'
riconosciuta  al  contribuente  la  facolta'  di ridurre l'importo da
versare  a  titolo  di  tassa  automobilistica  per il nuovo veicolo.
L'importo  della  riduzione  e' pari alla quota parte di tassa pagata
sul  precedente  veicolo  per  il periodo in cui non si e' goduto del
possesso.  L'applicazione  di  tale riduzione e' concessa nel caso in
cui  la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre
un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo
precedente.
    2.  Nel  caso  in cui il contribuente non intenda avvalersi della
riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si e'
perduto  il  possesso  non  venga sostituito si procede, comunque, al
rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di
mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.