Art. 3. Perdita di possesso 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto e rottamazione in corso di validita' della tassa automobilistica regionale versata, puo' richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalita' di seguito descritte: a) e' riconosciuto il diritto alla compensazione o al rimborso per il periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo, purche' sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato l'evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo; b) qualora si abbia una nuova immatricolazione o fattispecie ad essa assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, e' riconosciuta al contribuente la facolta' di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione e' pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si e' goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione e' concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o assimilata avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente. 2. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si e' perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.