Art. 4. Variazioni di importi della tassa automobilistica 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in: a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli normati dall'Art. 18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003); b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw; c) 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali; d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autoveicoli speciali.