Art. 4.
          Variazioni di importi della tassa automobilistica

    1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  la tassa automobilistica
regionale e quella di circolazione sono fissate in:
      a) 20,00 euro per i ciclomotori, con esclusione dei quadricicli
normati  dall'Art.  18, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003);
      b) 22,00 euro per i motocicli, a cui deve aggiungersi 1,00 euro
per ogni Kw per motocicli di potenza superiore a 11 Kw;
      c) 25,00 euro per le roulottes e i rimorchi speciali;
      d) 1,00 euro a Kw o 0,75 euro per Cv per autoveicoli speciali.