Art. 5.
                       Riduzioni ed esenzioni

    1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  sono  soppresse tutte le
riduzioni  attualmente  in  vigore  ad  eccezione  di  quelle  per le
seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:
      a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
      b) autovetture adibite a scuola guida;
      e) autoveicoli  per  il trasporto di cose muniti di sospensione
pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta
ad essi equivalente.
    2.   Sono   esentati  dalla  tassa  automobilistica  le  seguenti
categorie di veicoli:
      a) gli  autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in
dotazione  permanente  del segretario generale della Presidenza della
Repubblica;
      b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati
civili e militari dello Stato e della protezione civile, provvisti di
speciali   targhe  di  riconoscimento,  e  i  veicoli  esclusivamente
destinati,  per  conto  dello  Stato, delle Regioni, delle province e
comuni  o  di  associazioni  umanitarie,  al  servizio  di estinzione
incendi;
      c) gli   autoveicoli  degli  agenti  diplomatici  e  consolari,
regolarmente  accreditati  in Italia, a condizione di reciprocita' di
trattamento;
      d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;
      e) le  autoambulanze  di  cui  alla  tariffa  I del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche);
      f) i  veicoli  atti  al  carico,  scarico  e  compattazione dei
rifiuti  solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui
attrezzatura   deve   essere   fissa  e  permanente  oppure,  qualora
scarrabili, in caso di intercambiabilita' vincolata al caricamento di
sola  struttura  con  medesima caratteristica, per i quali si prevede
l'esenzione   dal   pagamento   sia   della  tassa  di  possesso  che
dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;
      g) gli autoveicoli alimentati a Gas propano liquido (GPL), gia'
dotati  per  la  circolazione con GPL all'atto dell'immatricolazione,
per  cui  si  applicano le disposizioni di cui all'Art. 2 della legge
regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002);
      h) i  veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al
registro  regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge
regionale  29 agosto  1994,  n.  38  (Valorizzazione e promozione del
volontariato)  utilizzati  esclusivamente  per l'attivita' propria di
volontariato,  delle  cooperative  sociali iscritte all'apposito albo
regionale,  delle  aziende pubbliche di servizio alla persona e degli
istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in
via  esclusiva attivita' nei confronti dei minori, degli anziani, dei
portatori di handicap fisici e psichici.