Art. 5. Riduzioni ed esenzioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata: a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza; b) autovetture adibite a scuola guida; e) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente. 2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati civili e militari dello Stato e della protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle province e comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi; c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocita' di trattamento; d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea; e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche); f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilita' vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile; g) gli autoveicoli alimentati a Gas propano liquido (GPL), gia' dotati per la circolazione con GPL all'atto dell'immatricolazione, per cui si applicano le disposizioni di cui all'Art. 2 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (legge finanziaria per l'anno 2002); h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attivita' propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attivita' nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.