Art. 6. Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2-bis di cui all'Art. 61, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti: a) per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate e fino a 17,99 tonnellate Euro 258,00; b) per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate Euro 568,00; c) per trattori stradali a 2 assi Euro 568,00; d) per trattori stradali a 3 assi Euro 801,00. 2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' data facolta' a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilita' di trainare oppure che si sono avvalsi della facola' di richiedere l'annotazione come da circolare del Ministero delle finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che, la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilita' non era dovuta. Non e' comunque ammesso il rimborso a favore di chi abbia eseguito il pagamento della maggiorazione.