Art. 6.
Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e
            tasse automobilistiche per trattori stradali

    1.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli
importi  fissati  dalla  tabella  2-bis  di cui all'Art. 61, comma 5,
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono
sostituiti dai seguenti:
      a) per   autoveicoli   di   massa  complessiva  superiore  a  6
tonnellate e fino a 17,99 tonnellate Euro 258,00;
      b) per  autoveicoli  di massa complessiva pari o superiore a 18
tonnellate Euro 568,00;
      c) per trattori stradali a 2 assi Euro 568,00;
      d) per trattori stradali a 3 assi Euro 801,00.
    2. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' data facolta' a tutti coloro
che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di
circolazione  erano  oggettivamente  nell'impossibilita'  di trainare
oppure  che si sono avvalsi della facola' di richiedere l'annotazione
come  da  circolare  del Ministero delle finanze n. 12 del 31 gennaio
2001   (Esenzione   dal  pagamento  del  tributo  aggiuntivo  per  le
automotrici  la  cui  carta  di  circolazione rechi un'annotazione di
inibizione  al  traino  per motivi tecnici, ovvero amministrativi) di
produrre  autocertificazione  o  documentazione  a comprova del fatto
che,  la maggiorazione  della  tassa  per la rimorchiabilita' non era
dovuta.  Non  e'  comunque  ammesso il rimborso a favore di chi abbia
eseguito il pagamento della maggiorazione.