Art. 7.
         Tassa automobilistica regionale per le targhe prova

    1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  l'importo  della  tassa
automobilistica  regionale  per  le  targhe  prova e' corrisposto per
l'intero  anno  solare  e  preventivamente  al  rilascio delle targhe
stesse.
    2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:
      a) Euro 210,00 per gli autoveicoli;
      b) Euro 32,00 per i ciclomotori e per i motocicli.