Art. 7. Tassa automobilistica regionale per le targhe prova 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova e' corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse. 2. Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in: a) Euro 210,00 per gli autoveicoli; b) Euro 32,00 per i ciclomotori e per i motocicli.