Art. 8.
Tassa  di  circolazione  per  le  auto  storiche  e  per  particolari
                        categorie di veicoli

    1.  Le  autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni
dalla  costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella
misura  fissa  di Euro 30,00 per le autovetture e di Euro 20,00 per i
motoveicoli,  ad  uso  privato per trasporto persone. Sono esclusi da
tale  agevolazione  i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati
nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.
    2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1
sono  estesi  ai  veicoli  che  avendo compiuto 20 anni dalla data di
immatricolazione  presentino  requisiti  di peculiarita' dal punto di
vista  del  loro  rilievo industriale, legato a caratteristiche della
meccanica,   motoristica   o   del   design,   purche'  lo  stato  di
conservazione   sia   tale   da   rispettare   l'originario  impianto
costruttivo   dello  stesso  veicolo  e  sia  certificato  da  centri
specializzati  specificatamente  individuati  con la deliberazione di
cui al comma 3.
    3.  La  giunta  regionale  provvede  con  propria deliberazione a
definire  le  procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui
ai commi 1 e 2.
    4.  Per  gli  anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di
possesso  i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'Art. 63
della legge n. 342/2000 che producano idonea documentazione.
    5.  La  giunta  regionale definisce con apposito provvedimento le
disposizioni di cui all'Art. 63 della legge n. 342/2000.