Art. 8. Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli 1. Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di Euro 30,00 per le autovetture e di Euro 20,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3. 3. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2. 4. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'Art. 63 della legge n. 342/2000 che producano idonea documentazione. 5. La giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'Art. 63 della legge n. 342/2000.