Art. 9. Interruzione dell'obbligo di pagamento 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gi elenchi previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall'Art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati. 2. Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, e' corrisposto alla Regione Piemonte. 3. Con provvedimento della giunta regionale si stabiliscono le modalita' per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.