Art. 9.
               Interruzione dell'obbligo di pagamento

    1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2004  gi  elenchi previsti dal
decreto-legge   30 dicembre   1982,   n.   953   (Misure  in  materia
tributaria),  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53 come modificata dall'Art. 2 della legge 9 luglio 1990, n.
187,  sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai
soggetti abilitati.
    2.  Il  diritto  fisso  previsto  dalla  normativa  richiamata, a
decorrere dalla stessa data, e' corrisposto alla Regione Piemonte.
    3.  Con  provvedimento  della giunta regionale si stabiliscono le
modalita'  per  l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui
al comma 1.