Art. 2.
            Modificazione della parte prima dell'allegato
               al decreto del presidente della giunta
             provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.
    1.   All'allegato   al   decreto   del  presidente  della  giunta
provinciale  27 novembre  2000, n. 30-48/Leg, nella parte prima, dopo
il numero 3.7.2, sono inseriti i seguenti:
«3.8 Ambulatorio chirurgico.
    Per   ambulatorio   chirurgico   (o  ambulatorio  per  interventi
chirurgici)  si  intende la struttura intra od extraospedaliera nella
quale  sono  eseguite  prestazioni  di chirurgia ambulatoriale ovvero
procedure  diagnostiche  e/o  terapeutiche  invasive o semi-invasive,
nelle  situazioni  che  non  richiedono  ricovero ordinario o a ciclo
diurno;  tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o
loco-regionale  e  non  necessitano di un'osservazione postoperatoria
prolungata.
3.8.1. Requisiti minimi strutturali.
    I  locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al
volume delle prestazioni erogate.
    La  dotazione  minima  di  ambienti per l'ambulatorio chirurgico,
oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale,
e' la seguente:
      locale/spazio  per  la  sosta  del  paziente  al  termine della
prestazione chirurgica;
      locale/spazio spogliatoio per il personale;
      locale/spazio   per   la   preparazione   del   personale  alla
prestazione chirurgica;
      uno  o  piu'  locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il
confezionamento  e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e
degli altri presidi utilizzati;
      armadi   per   il   deposito  del  materiale  sterile  e  dello
strumentario chirurgico.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
3.8.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.
    La dotazione minima impiantistica e tecnologica per l'ambulatorio
chirurgico,  oltre  a  quanto previsto per l'assistenza specialistica
ambulatoriale, e' la seguente:
      lettino tecnico o tavolo operatorio;
      lampada  scialitica  o altro sistema di illuminazione del campo
operatorio;
      apparecchiature   per   il  lavaggio,  il  confezionamento,  la
disinfezione  e  la  sterilizzazione  dello strumentario chirurgico e
degli altri presidi utilizzati.
3.8.3. Requisiti minimi organizzativi.
    In  ogni  ambulatorio  chirurgico,  oltre  a  quanto previsto per
l'assistenza   specialistica   ambulatoriale   SODO   formalizzate  e
applicate   le   seguenti   procedure   (cartacee  o  infonnatizzate)
riguardanti:
      il consenso informato;
      l'esecuzione  delle procedure chirurgiche maggiormente invasive
o rischiose;
      la gestione delle emergenze;
      la compilazione del registro chirurgico ambulatoriale;
      il   lavaggio,   il   confezionamento,  la  disinfezione  e  la
sterilizzazione  dello  strumentario chirurgico e degli altri presidi
utilizzati;
      la  prevenzione  del  rischio  infettivo  per  i  pazienti e il
personale.
3.9. Ambulatorio odontoiatrico.
    Per  ambulatorio  odontoiatrico  si intende la struttura intra od
extraospedaliera    nella    quale    sono    eseguite    prestazioni
odontoiatriche.
3.9.1. Requisiti minimi strutturali.
    Le   dimensioni   dei   locali  e  degli  spazi  dell'ambulatorio
odontoiatrico devono essere adeguate alla tipologia e al volume delle
attivita' svolte.
    La  dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio odontoiatrico,
oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale,
e' la seguente:
      un locale/spazio spogliatoio per il personale;
      un   locale/spazio  per  la  preparazione  del  personale  alla
prestazione odontoiatrica;
      un  locale  per  l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche,
che garantisca il rispetto della privacy dell'utente;
      uno  o  piu'  locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il
confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri
presidi utilizzati.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
3.9.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici.
    L'ambulatorio   odontoiatrico   deve  disporre  di  attrezzature,
presidi  medico-chirurgici  e  arredi  in  relazione  alle specifiche
attivita' svolte.
3.9.3. Requisiti minimi organizzativi.
    Oltre   a   quanto   previsto   per   l'assistenza  specialistica
ambulatoriale, in ogni ambulatorio odontoiatrico sono formalizzate ed
applicate le seguenti procedure riguardanti:
      il consenso informato;
      l'esecuzione   delle  prestazioni  odontoiatriche  maggiormente
invasive o rischiose;
      la gestione delle emergenze;
      la compilazione della scheda ambulatoriale;
      il   lavaggio,   il   confezionamento   la  disinfezione  e  la
sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati;
      la  prevenzione  del  rischio  infettivo  per  i  pazienti e il
personale.
3.10. Centro dialisi.
    I  centri  dialisi  sono  strutture  ambulatoriali finalizzate ad
erogare   i   trattamenti   sostitutivi   ai   pazienti   affetti  da
insufficienza renale in fase uremica.
    I   centri   dialisi  possono  essere  collocati  in  ambito  sia
ospedaliero  che  extraospedaliero.  Le  tipologie dei centri dialisi
sono le seguenti:
      centri  dialisi  di riferimento, ad elevata assistenza, annessi
ad unita' operative ospedaliere di nefrologia;
      centri   penferici   ad  assistenza  limitata,  situati  presso
strutture   ospedaliere  ovvero  presso  strutture  poliambulatoriali
funzionalmente  aggregati  ad  un  centro di riferimento ed afferenti
alla  responsabilita'  organizzativa e gestionale del medesimo centro
di riferimento;
      centri dialisi ambulatoriali.
3.10.1. Centro di riferimento (CDR).
3.10.1.1. Requisiti minimi strutturali del CDR.
    Il CDR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile
accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
    I  locali  e  gli  spazi  devono  essere  correlati, per numero e
dimensioni,  alla  tipologia  e  al  volume delle attivita' erogate e
devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:
      locale/i  per  lo  svolgimento  delle  terapie  dialitiche  con
annessi  spogliatoi  e  servizi  igienici  per i pazienti distinti da
quelli per il personale;
      locale per visite e medicazioni;
      spazio di lavoro per il personale di assistenza;
      locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
      locale  per  il deposito delle apparecchiature di riserva e gli
interventi di manutenzione;
      locale   per   l'allocazione   dell'impianto   di  preparazione
dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
      locale  e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti
affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.);
      locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale;
      locale/spazi  per  l'addestramento  dei  pazienti  alla dialisi
domiciliare;
      uno  o  piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la
sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
    In sala dialisi deve essere consentito:
      il passaggio agevole di un carrello medicazione;
      l'assistenza al paziente su 3 lati;
      il  monitoraggio  costante  dei pazienti da parte del personale
infermieristico.
3.10.1.2. Requisiti minimi impiantistici del CdR.
    Presso il CdR devono essere assicurate:
      temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi
C;
      umidita' relativa estiva e invernale 40-60%;
      efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
      continuita' elettrica;
      adeguato  trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi
inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
      possibilita'    di    sterilizzazione   chimica   e/o   termica
dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
3.10.1.3. Requisiti minimi tecnologici del CdR.
    Il  CdR dispone di attrezzature e di presidi medico-chirurgici in
relazione  ai  volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La
dotazione minima deve prevedere:
      sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
      preparatore  singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor
per  dialisi)  con  controllo  automatico dell'ultrafiltrato, piu' un
numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti
letto;
      monitor-defibrillatore;
      carrello confarmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
      frigorifero  a  temperatura controllata per la conservazione di
farmaci;
      strumentazioni  tecniche  e  presidi  per  il  trattamento  del
paziente acuto;
      attrezzature  dedicate  al  trattamento  dialitico  di pazienti
portatori di patologie trasmissibili per via parenterale;
      attrezzature per dialisi peritoneale;
      apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare.
3.10.1.4. Requisiti minimi organizzativi del CdR.
    Presso  il  CdR  devono  sussistere  i  seguenti requisiti minimi
organizzativi:
      presenza  di  due  infermieri per i primi sei pazienti presenti
nella  seduta  dialitica,  ed  uno  aggiuntivo per ogni ulteriori tre
pazienti presenti;
      addestramento   del   personale  infermieristico  su  tutte  le
metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
      formazione  del  personale  sulle  problematiche riguardanti le
principali patologie infettive correlate;
      presenza  del servizio attivo o pronta disponibilita' medica ed
infermieristica   nelle   24  ore  per  l'esecuzione  di  trattamenti
dialitici d'urgenza;
      presenza  di  personale  medico di nefrologia durante le sedute
dialitiche;
      addestramento  ed  aggiornamento periodico del personale medico
ed   infermieristico,  compreso  quello  da  avviare  alle  strutture
decentrate ad assistenza limitata (CAL);
      addestramento dei pazienti domiciliari;
      effettuazione  degli  accertamenti  sierologici  sui pazienti e
della profilassi delle infezioni virali;
      effettuazione     di    analisi    periodiche,    chimiche    e
batteriologiche,   per   garantire  le  caratteristiche  di  qualita'
dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
      supporto alle attivita' di trapianto renale.
    Presso il CdR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure
riguardanti:
      la selezione del paziente al trattamento dialitico;
      la raccolta del consenso informato del paziente;
      la   predisposizione  del  piano  di  trattamento  per  ciascun
paziente;
      la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
      la  corretta  esecuzione  di  tutte  le  prestazioni dialitiche
effettuabili nel centro;
      il   lavaggio,  la  disinfezione  e  la  sterilizzazione  delle
apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza;
      l'effettuazione  tempestiva  degli  accertamenti di laboratorio
per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
      la   corretta   conservazione   dei  farmaci  e  del  materiale
utilizzato.
3.10.2. Centro ad assistenza limitata (CAL).
3.10.2.1. Requisiti minimi strutturali del CAL.
    Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile
accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
    I  locali  e  gli  spazi  devono  essere  correlati, per numero e
dimensioni,  alla  tipologia  e  al  volume delle attivita' erogate e
devono prevedere almeno la seguente dotazione minima:
      locale/i  per  lo  svolgimento  delle  terapie  dialitiche  con
annessi  spogliatoi  e  servizi  igienici  per i pazienti distinti da
quelli per il personale;
      locale per visite e medicazioni;
      spazio di lavoro per il personale di assistenza;
      locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
      locale  per  il deposito delle apparecchiature di riserva e gli
interventi di manutenzione;
      locale   per   l'allocazione   dell'impianto   di  preparazione
dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
      uno  o  piu'  locali/spazi per il lavaggio la disinfezione e la
sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
    In sala dialisi deve essere consentito:
      il passaggio agevole di un carrello medicazione;
      l'assistenza al paziente su 3 lati;
      il  monitoraggio  costante  dei pazienti da parte del personale
infermieristico.
3.10.2.2. Requisiti minimi impiantistici del CAL.
    Presso il CAL devono essere assicurate:
      temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi
C;
      umidita' relativa estiva e invernale 40-60%;
      efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
      continuita' elettrica;
      adeguato  trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi
inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
      possibilita'    di    sterilizzazione   chimica   e/o   termica
dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
2.10.2.3. Requisiti minimi tecnologici del CAL.
    Il CAL, dispone di attrezzature e di presidi medico chirurgici in
relazione  ai  volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La
dotazione minima deve prevedere:
      sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
      preparatore  singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor
per  dialisi)  con  controllo  automatico  dell'ultrafiltrato piu' un
numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti
letto;
      monitor-defibrillatore;
      carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
      frigorifero  a  temperatura controllata per la conservazione di
farmaci;
      apparecchiature  per  esami  di laboratorio semplici (emocromo,
emogasanalisi,  elettroliti),  ad  esclusione  dei  centri situati in
ambito ospedaliero.
3.10.2.4. Requisiti minimi organizzativi del CAL.
    Presso  il  CAL,  devono  sussistere  i seguenti requisiti minimi
organizzativi:
      presenza  di  due  infermieri per i primi sei pazienti presenti
nella  seduta  dialitica,  ed  uno  aggiuntivo per ogni ulteriori tre
pazienti presenti;
      addestramento   del   personale  infermieristica  su  tutte  le
metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
      formazione  del  personale  sulle  problematiche riguardanti le
principali patologie infettive corredate;
      supervisione garantita dal centro di riferimento;
      presenza  di  personale medico nefrologo - messo a disposizione
dal  centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia
di attivita' erogata;
      collegamento telefonico con il centro di riferimento;
      procedure  concordate  con  i  centri  di  riferimento  per  le
eventuali  necessita' di trasferimento-presa in carico di pazienti in
funzione  della  variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche,
tecniche od organizzative;
      assistenza  tecnica per le apparecchiature tramite il centro di
riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna;
      effettuazione  degli  accertamenti  sierologici  sui pazienti e
della profilassi delle infezioni virali;
      effettuazione     di    analisi    periodiche,    chimiche    e
batteriologiche,   per   garantire  le  caratteristiche  di  qualita'
dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
      funzionamento  per  almeno  3  giorni/settimana,  con modalita'
organizzative  atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei
trattamenti dialitici.
    Presso   il  C.AL  sono  formalizzate  e  applicate  le  seguenti
procedure riguardanti:
      la selezione del paziente al trattamento dialitico;
      la raccolta del consenso informato del paziente;
      la   predisposizione  del  piano  di  trattamento  per  ciascun
paziente;
      la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
      la  corretta  esecuzione  di  tutte  le  prestazioni dialitiche
effettuabili nel centro;
      il   lavaggio,  la  disinfezione  e  la  sterilizzazione  delle
apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      la  gestione  delle  eventuali situazioni di urgenza-emergenza,
incluso  il  trasferimento  del  paziente in struttura di ricovero in
caso di necessita';
      l'effettuazione  tempestiva  degli  accertamenti di laboratorio
per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
      la   corretta   conservazione   dei  farmaci  e  del  materiale
utilizzato.
3.10.3. Centro dialisi ambulatoriale (CDA)
3.10.3.1. Requisiti minimi strutturali del CDA
    Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile
accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto.
    I  locali  e  gli  spazi  devono  essere  correlati, per numero e
dimensioni,  alla  tipologia  e  al volume delle attivita' erogate, e
devono prevedere airneno la seguente dotazione minima:
      locale/i  per  lo  svolgimento  delle  terapie  dialitiche  con
annessi  spogliatoi  e  servizi  igienici  per i pazienti distinti da
quelli per il personale;
      locale per visite e medicazioni;
      spazio di lavoro per il personale di assistenza;
      locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi;
      locale  per  il deposito delle apparecchiature di riserva e gli
interventi di manutenzione;
      locale   per   l'allocazione   dell'impianto   di  preparazione
dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici;
      uno  o  piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la
sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      locale/spazi per il deposito del materiale sporco.
    Nei  locali  ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le
pareti  fino  ad  una  altezza  di due metri devono essere lavabili e
disinfettabili.
    In sala dialisi deve essere consentito:
      il passaggio agevole di un carrello medicazione;
      l'assistenza al paziente su 3 lati;
      il  monitoraggio  costante  dei pazienti da parte del personale
infermieristico.
3.10.3.2. Requisiti minimi impiantistici del CDA.
    Presso il CDA devono essere assicurate:
      temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi
C;
      umidita' relativa estiva e invernale 40-60%;
      efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione;
      continuita' elettrica;
      adeguato  trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi
inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori;
      possibilita'    di    sterilizzazione   chimica   e/o   termica
dell'impianto di distribuzione dell'acqua.
3.10.3.3. Requisiti minimi tecnologici del CDA
    Il  CDA  dispone  di  attrezzature e presidi medico chirurgici in
relazione  ai  volumi ed alle tipologie delle prostazioni erogate. La
dotazione minima deve prevedere:
      sistema pesa paziente per ogni posto dialisi;
      preparatore  singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor
per  dialisi)  con  controllo  automatico dell'ultrafiltrato, piu' un
numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti
letto; monitor-defibrillatore;
      carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza;
      frigorifero  a  temperatura controllata per la conservazione di
farmaci;
      apparecchiature  per  esami  di laboratorio semplici (emocromo,
emogasanalisi,  elettroliti),  ad  esclusione  dei  centri situati in
ambito ospedaliero.
3.10.3.4. Requisiti minimi organizzativi del CDA
    Presso  il  CDA  devono  sussistere  i  seguenti requisiti minimi
organizzativi:
      presenza di due infermieri per i primi cinque pazienti presenti
nella  seduta  dialitica,  ed  uno  aggiuntivo per ogni ulteriori tre
pazienti presenti;
      addestramento   del   personale  infermieristico  su  tutte  le
metodiche dialitiche disponibili nel servizio;
      formazione  del  personale  sulle  problematiche riguardanti le
principali patologie infettive correlate;
      direttore  del  centro,  in  possesso  di  specializzazione  in
nefrologia  o  disciplina  equipollente; presenza continua, durante i
turni  di  dialisi,  di personale medico specialista in nefrologia, o
disciplina  equipollente,  ovvero  con  documentata esperienza almeno
triennale in servizi di nefrologia/dialisi;
      effettuazione  degli  accertamenti  sierologici  sui pazienti e
della profilassi delle infezioni virali;
      effettuazione     di    analisi    periodiche,    chimiche    e
batteriologiche,   per   garantire  le  caratteristiche  di  qualita'
dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi;
      funzionamento  per  almeno  3  giorni/settimana,  con modalita'
organizzative  atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei
trattamenti dialitici.
    Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure
riguardanti:
      la selezione del paziente al trattamento dialitico;
      la raccolta del consenso informato del paziente;
      la   predisposizione  del  piano  di  trattamento  per  ciascun
paziente;
      la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica;
      la  corretta  esecuzione  di  tutte  le  prestazioni dialitiche
effettuabili nel centro;
      il   lavaggio,  la  disinfezione  e  la  sterilizzazione  delle
apparecchiature e dei presidi utilizzati;
      la  gestione  delle  eventuali situazioni di urgenza-emergenza,
incluso  il  trasferimento  del  paziente in struttura di ricovero in
caso di necessita';
      l'effettuazione  tempestiva  degli  accertamenti di laboratorio
per il monitoraggio e la gestione delle urgenze;
      la   corretta   conservazione   dei  farmaci  e  del  materiale
utilizzato».