Art. 2. Modificazione della parte prima dell'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg. 1. All'allegato al decreto del presidente della giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg, nella parte prima, dopo il numero 3.7.2, sono inseriti i seguenti: «3.8 Ambulatorio chirurgico. Per ambulatorio chirurgico (o ambulatorio per interventi chirurgici) si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive o semi-invasive, nelle situazioni che non richiedono ricovero ordinario o a ciclo diurno; tali procedure possono essere eseguite in anestesia locale o loco-regionale e non necessitano di un'osservazione postoperatoria prolungata. 3.8.1. Requisiti minimi strutturali. I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, e' la seguente: locale/spazio per la sosta del paziente al termine della prestazione chirurgica; locale/spazio spogliatoio per il personale; locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione chirurgica; uno o piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati; armadi per il deposito del materiale sterile e dello strumentario chirurgico. Nei locali ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili. 3.8.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici. La dotazione minima impiantistica e tecnologica per l'ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, e' la seguente: lettino tecnico o tavolo operatorio; lampada scialitica o altro sistema di illuminazione del campo operatorio; apparecchiature per il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati. 3.8.3. Requisiti minimi organizzativi. In ogni ambulatorio chirurgico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale SODO formalizzate e applicate le seguenti procedure (cartacee o infonnatizzate) riguardanti: il consenso informato; l'esecuzione delle procedure chirurgiche maggiormente invasive o rischiose; la gestione delle emergenze; la compilazione del registro chirurgico ambulatoriale; il lavaggio, il confezionamento, la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario chirurgico e degli altri presidi utilizzati; la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale. 3.9. Ambulatorio odontoiatrico. Per ambulatorio odontoiatrico si intende la struttura intra od extraospedaliera nella quale sono eseguite prestazioni odontoiatriche. 3.9.1. Requisiti minimi strutturali. Le dimensioni dei locali e degli spazi dell'ambulatorio odontoiatrico devono essere adeguate alla tipologia e al volume delle attivita' svolte. La dotazione minima di ambienti per l'ambulatorio odontoiatrico, oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, e' la seguente: un locale/spazio spogliatoio per il personale; un locale/spazio per la preparazione del personale alla prestazione odontoiatrica; un locale per l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente; uno o piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione, il confezionamento e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati. Nei locali ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili. 3.9.2. Requisiti minimi impiantistici e tecnologici. L'ambulatorio odontoiatrico deve disporre di attrezzature, presidi medico-chirurgici e arredi in relazione alle specifiche attivita' svolte. 3.9.3. Requisiti minimi organizzativi. Oltre a quanto previsto per l'assistenza specialistica ambulatoriale, in ogni ambulatorio odontoiatrico sono formalizzate ed applicate le seguenti procedure riguardanti: il consenso informato; l'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche maggiormente invasive o rischiose; la gestione delle emergenze; la compilazione della scheda ambulatoriale; il lavaggio, il confezionamento la disinfezione e la sterilizzazione dello strumentario e degli altri presidi utilizzati; la prevenzione del rischio infettivo per i pazienti e il personale. 3.10. Centro dialisi. I centri dialisi sono strutture ambulatoriali finalizzate ad erogare i trattamenti sostitutivi ai pazienti affetti da insufficienza renale in fase uremica. I centri dialisi possono essere collocati in ambito sia ospedaliero che extraospedaliero. Le tipologie dei centri dialisi sono le seguenti: centri dialisi di riferimento, ad elevata assistenza, annessi ad unita' operative ospedaliere di nefrologia; centri penferici ad assistenza limitata, situati presso strutture ospedaliere ovvero presso strutture poliambulatoriali funzionalmente aggregati ad un centro di riferimento ed afferenti alla responsabilita' organizzativa e gestionale del medesimo centro di riferimento; centri dialisi ambulatoriali. 3.10.1. Centro di riferimento (CDR). 3.10.1.1. Requisiti minimi strutturali del CDR. Il CDR deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attivita' erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima: locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale; locale per visite e medicazioni; spazio di lavoro per il personale di assistenza; locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; locale e attrezzature per il trattamento dialitico di pazienti affetti da patologie altamente infettive (HbsAg pos., HIV etc.); locale/spazi per l'effettuazione della dialisi peritoneale; locale/spazi per l'addestramento dei pazienti alla dialisi domiciliare; uno o piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili. In sala dialisi deve essere consentito: il passaggio agevole di un carrello medicazione; l'assistenza al paziente su 3 lati; il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. 3.10.1.2. Requisiti minimi impiantistici del CdR. Presso il CdR devono essere assicurate: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidita' relativa estiva e invernale 40-60%; efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; continuita' elettrica; adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; possibilita' di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua. 3.10.1.3. Requisiti minimi tecnologici del CdR. Il CdR dispone di attrezzature e di presidi medico-chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, piu' un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/3 dei posti letto; monitor-defibrillatore; carrello confarmaci e presidi per la gestione dell'emergenza; frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; strumentazioni tecniche e presidi per il trattamento del paziente acuto; attrezzature dedicate al trattamento dialitico di pazienti portatori di patologie trasmissibili per via parenterale; attrezzature per dialisi peritoneale; apparecchiature per l'effettuazione della dialisi domiciliare. 3.10.1.4. Requisiti minimi organizzativi del CdR. Presso il CdR devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti; addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; presenza del servizio attivo o pronta disponibilita' medica ed infermieristica nelle 24 ore per l'esecuzione di trattamenti dialitici d'urgenza; presenza di personale medico di nefrologia durante le sedute dialitiche; addestramento ed aggiornamento periodico del personale medico ed infermieristico, compreso quello da avviare alle strutture decentrate ad assistenza limitata (CAL); addestramento dei pazienti domiciliari; effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualita' dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi; supporto alle attivita' di trapianto renale. Presso il CdR sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: la selezione del paziente al trattamento dialitico; la raccolta del consenso informato del paziente; la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza; l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato. 3.10.2. Centro ad assistenza limitata (CAL). 3.10.2.1. Requisiti minimi strutturali del CAL. Il CAL deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attivita' erogate e devono prevedere almeno la seguente dotazione minima: locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale; locale per visite e medicazioni; spazio di lavoro per il personale di assistenza; locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; uno o piu' locali/spazi per il lavaggio la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili. In sala dialisi deve essere consentito: il passaggio agevole di un carrello medicazione; l'assistenza al paziente su 3 lati; il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. 3.10.2.2. Requisiti minimi impiantistici del CAL. Presso il CAL devono essere assicurate: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidita' relativa estiva e invernale 40-60%; efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; continuita' elettrica; adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; possibilita' di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua. 2.10.2.3. Requisiti minimi tecnologici del CAL. Il CAL, dispone di attrezzature e di presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prestazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato piu' un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; monitor-defibrillatore; carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza; frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero. 3.10.2.4. Requisiti minimi organizzativi del CAL. Presso il CAL, devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: presenza di due infermieri per i primi sei pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti; addestramento del personale infermieristica su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive corredate; supervisione garantita dal centro di riferimento; presenza di personale medico nefrologo - messo a disposizione dal centro di riferimento - in funzione dei volumi e della tipologia di attivita' erogata; collegamento telefonico con il centro di riferimento; procedure concordate con i centri di riferimento per le eventuali necessita' di trasferimento-presa in carico di pazienti in funzione della variazione del quadro clinico o di urgenze cliniche, tecniche od organizzative; assistenza tecnica per le apparecchiature tramite il centro di riferimento o con rapporto contrattuale presso struttura esterna; effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualita' dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi; funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalita' organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. Presso il C.AL sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: la selezione del paziente al trattamento dialitico; la raccolta del consenso informato del paziente; la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessita'; l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato. 3.10.3. Centro dialisi ambulatoriale (CDA) 3.10.3.1. Requisiti minimi strutturali del CDA Il CDA deve essere collocato in modo tale da consentire un facile accesso dei pazienti e dei mezzi di soccorso e di trasporto. I locali e gli spazi devono essere correlati, per numero e dimensioni, alla tipologia e al volume delle attivita' erogate, e devono prevedere airneno la seguente dotazione minima: locale/i per lo svolgimento delle terapie dialitiche con annessi spogliatoi e servizi igienici per i pazienti distinti da quelli per il personale; locale per visite e medicazioni; spazio di lavoro per il personale di assistenza; locale magazzino per lo stoccaggio del materiale per dialisi; locale per il deposito delle apparecchiature di riserva e gli interventi di manutenzione; locale per l'allocazione dell'impianto di preparazione dell'acqua e stoccaggio disinfettanti chimici; uno o piu' locali/spazi per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; locale/spazi per il deposito del materiale sporco. Nei locali ove si svolgono attivita' sanitarie i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di due metri devono essere lavabili e disinfettabili. In sala dialisi deve essere consentito: il passaggio agevole di un carrello medicazione; l'assistenza al paziente su 3 lati; il monitoraggio costante dei pazienti da parte del personale infermieristico. 3.10.3.2. Requisiti minimi impiantistici del CDA. Presso il CDA devono essere assicurate: temperatura interna invernale e estiva compresa tra 20-24 gradi C; umidita' relativa estiva e invernale 40-60%; efficaci condizioni di illuminazione e di ventilazione; continuita' elettrica; adeguato trattamento dell'acqua per la dialisi mediante osmosi inversa o biosmosi o mediante demineralizzatori; possibilita' di sterilizzazione chimica e/o termica dell'impianto di distribuzione dell'acqua. 3.10.3.3. Requisiti minimi tecnologici del CDA Il CDA dispone di attrezzature e presidi medico chirurgici in relazione ai volumi ed alle tipologie delle prostazioni erogate. La dotazione minima deve prevedere: sistema pesa paziente per ogni posto dialisi; preparatore singolo automatico per ogni posto dialisi (monitor per dialisi) con controllo automatico dell'ultrafiltrato, piu' un numero di monitor per dialisi di riserva pari ad almeno 1/4 dei posti letto; monitor-defibrillatore; carrello con farmaci e presidi per la gestione dell'emergenza; frigorifero a temperatura controllata per la conservazione di farmaci; apparecchiature per esami di laboratorio semplici (emocromo, emogasanalisi, elettroliti), ad esclusione dei centri situati in ambito ospedaliero. 3.10.3.4. Requisiti minimi organizzativi del CDA Presso il CDA devono sussistere i seguenti requisiti minimi organizzativi: presenza di due infermieri per i primi cinque pazienti presenti nella seduta dialitica, ed uno aggiuntivo per ogni ulteriori tre pazienti presenti; addestramento del personale infermieristico su tutte le metodiche dialitiche disponibili nel servizio; formazione del personale sulle problematiche riguardanti le principali patologie infettive correlate; direttore del centro, in possesso di specializzazione in nefrologia o disciplina equipollente; presenza continua, durante i turni di dialisi, di personale medico specialista in nefrologia, o disciplina equipollente, ovvero con documentata esperienza almeno triennale in servizi di nefrologia/dialisi; effettuazione degli accertamenti sierologici sui pazienti e della profilassi delle infezioni virali; effettuazione di analisi periodiche, chimiche e batteriologiche, per garantire le caratteristiche di qualita' dell'acqua deionizzata e del liquido di dialisi; funzionamento per almeno 3 giorni/settimana, con modalita' organizzative atte a salvaguardare le esigenze di programmazione dei trattamenti dialitici. Presso il CDA sono formalizzate e applicate le seguenti procedure riguardanti: la selezione del paziente al trattamento dialitico; la raccolta del consenso informato del paziente; la predisposizione del piano di trattamento per ciascun paziente; la redazione per ciascun paziente di una scheda dialitica; la corretta esecuzione di tutte le prestazioni dialitiche effettuabili nel centro; il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione delle apparecchiature e dei presidi utilizzati; la gestione delle eventuali situazioni di urgenza-emergenza, incluso il trasferimento del paziente in struttura di ricovero in caso di necessita'; l'effettuazione tempestiva degli accertamenti di laboratorio per il monitoraggio e la gestione delle urgenze; la corretta conservazione dei farmaci e del materiale utilizzato».