(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 30 settembre 2003) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1951 di data 11 agosto 2003, con la quale e' stato approvato il nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi e per i fini dell'Art. 17 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, contiene la disciplina attuativa degli interventi diretti previsti dall'Art. 14 della medesima legge provinciale n. 29 del 1990, relativi alla concessione di assegni di studio agli studenti per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della stessa legge provinciale, nonche' degli interventi indiretti previsti dall'Art. 15 della stessa legge, relativi alla concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole a carattere non statale in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 15, comma 2, e dall'Art. 10-bis, comma 2, della citata legge provinciale. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «legge provinciale» la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio); b) per «Servizio competente» il servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica della provincia autonoma di Trento.