Art. 10.
             Ammissione al contributo in conto gestione
                    per nuovi indirizzi di studio
    1.  Per  assicurare  il  rispetto  dei  criteri e degli indirizzi
stabiliti  in  sede  di programmazione provinciale, a norma dell'Art.
12,  comma  2,  della  legge  provinciale,  il  contributo  destinato
all'attivazione di corsi di istruzione secondaria di secondo grado ad
indirizzo  diverso  rispetto  a quelli gia' attivati presso la scuola
che  ne fa richiesta, e concesso sulla base di un preventivo apposito
provvedimento  di  ammissione  emesso  dalla  giunta provinciale, che
tenga conto:
      a)   dell'articolazione   dell'offerta  scolastica  complessiva
nell'ambito del territorio della provincia di Trento, relativamente a
scuole che abbiano gia' attivato corsi dell'indirizzo con riferimento
al  quale  e'  presentata  la  domanda di contributo, con particolare
riguardo  al  numero  delle  classi e all'andamento tendenziale delle
iscrizioni in un periodo medio considerato;
      b)  delle  indicazioni  della  pianificazione pluriennale della
rete scolastica per le scuole secondarie di secondo grado a carattere
statale;
      c)  delle  proiezioni  relative all'andamento demografico della
fascia di eta' compresa tra i 14 e i 18 anni;
      d)  del confronto tra i dati riferiti al territorio nazionale e
quelli  riferiti  al  territorio  provinciale  relativi all'incidenza
percentuale  dei  diplomati,  rispetto  agli iscritti, nell'indirizzo
scolastico  con  riferimento  al  quale  e'  presentata la domanda di
contributo;
      e)  dello  stato di attuazione e delle previsioni del programma
delle  opere  di  edilizia  scolastica  per  la  scuola secondaria di
secondo grado;
      f)  dell'andamento  tendenziale  delle iscrizioni in un periodo
medio  considerato,  del  numero  delle  classi  e  del  numero degli
iscritti  della  scuola a favore della quale e' presentata la domanda
di contributo.
    2.  Ai  fini  indicati  al  comma  1  l'indirizzo  scolastico  e'
individuato sulla base del diploma di maturita' rilasciato al termine
del  corso  di studi, prescindendo dagli eventuali corsi sperimentali
attivati  nell'ambito  degli  indirizzi  scolastici  per  i  quali e'
presentata la domanda di contributo.