Art. 12.
        Destinazione dei fondi ai diversi gradi di istruzione
    1.  Le  risorse  finanziarie  destinate  a  coprire  la spesa per
l'assegnazione   dei   contributi   in  conto  gestione,  determinate
annualmente   dalla   giunta  provinciale  con  la  deliberazione  di
ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'Art. 21 del
presente regolamento, sono ripartite nei seguenti fondi:
      a) il fondo per le scuole elementari;
      b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado;
      c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado.
    2.  Ai fini della ripartizione prevista dal comma 1, gli studenti
che   frequentano  le  scuole  ad  indirizzo  pedagogico-metodologico
steineriano individuate dall'Art. 16-bis della legge provinciale sono
considerati iscritti alla scuola elementare;
    3.  La  consistenza  dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), e' determinata in modo che:
      a)  la  quota  di  contributo  prevista  per ogni iscritto alla
scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella prevista
per ogni iscritto alla scuola elementare;
      b)  la  quota  di  contributo  prevista  per ogni iscritto alla
scuola  secondaria  di  secondo  grado  sia  pari  a 1,6 volte quella
prevista per ogni iscritto, alla scuola elementare.