Art. 12. Destinazione dei fondi ai diversi gradi di istruzione 1. Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per l'assegnazione dei contributi in conto gestione, determinate annualmente dalla giunta provinciale con la deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'Art. 21 del presente regolamento, sono ripartite nei seguenti fondi: a) il fondo per le scuole elementari; b) il fondo per le scuole secondarie di primo grado; c) il fondo per le scuole secondarie di secondo grado. 2. Ai fini della ripartizione prevista dal comma 1, gli studenti che frequentano le scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano individuate dall'Art. 16-bis della legge provinciale sono considerati iscritti alla scuola elementare; 3. La consistenza dei fondi previsti dal comma 1, lettere b) e c), e' determinata in modo che: a) la quota di contributo prevista per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado sia pari a 1,4 volte quella prevista per ogni iscritto alla scuola elementare; b) la quota di contributo prevista per ogni iscritto alla scuola secondaria di secondo grado sia pari a 1,6 volte quella prevista per ogni iscritto, alla scuola elementare.