Art. 13.
             Determinazione del contributo da assegnare
     alle singole scuole elementari e secondarie di primo grado
    1.  Il  contributo  da assegnare alle singole scuole elementari e
secondarie  di  primo  grado  e'  determinato moltiplicando l'importo
della  quota  di  contributo prevista per ogni iscritto per il numero
degli iscritti alla scuola richiedente.