Art. 14. Determinazione del contributo da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado 1. Il contributo da assegnare alle singole scuole secondarie di secondo grado e' determinato sulla base del rispettivo fondo, quantificato moltiplicando la quota di contributo prevista per ogni iscritto, per il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado; il fondo cosi' determinato e' ripartito secondo i seguenti parametri, rappresentativi dell'utenza del servizio scolastico e del costo della gestione diversificato in relazione alla diversa tipologia delle scuole: a) il numero degli studenti iscritti e frequentanti le singole scuole richiedenti; b) il numero delle ore di lezione settimanali previste dal piano di studi vigente presso le singole scuole richiedenti; c) il numero delle classi attivate presso le singole scuole richiedenti. 2. Il piano di studi richiamato dal comma 1, lettera b), e' quello previsto dall'ordinamento della scuola o autorizzato come progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attivita' aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola. 3. In relazione a progetti di sperimentazione autorizzati nel settore dell'istruzione tecnica, per le ore di lezione curricolari tenute avvalendosi della collaborazione di centri di formazione professionale convenzionali, nel caso di maggiore incidenza del costo orario rispetto a quello medio della scuola che attua la sperimentazione, l'assegnazione del contributo puo' essere disposta anche con riferimento ai costi specifici conseguenti alla realizzazione della sperimentazione medesima.