Art. 14.
             Determinazione del contributo da assegnare
           alle singole scuole secondarie di secondo grado
    1.  Il  contributo da assegnare alle singole scuole secondarie di
secondo  grado  e'  determinato  sulla  base  del  rispettivo  fondo,
quantificato  moltiplicando  la quota di contributo prevista per ogni
iscritto,  per  il  totale  degli  iscritti alle scuole secondarie di
secondo  grado;  il  fondo  cosi'  determinato e' ripartito secondo i
seguenti   parametri,   rappresentativi   dell'utenza   del  servizio
scolastico e del costo della gestione diversificato in relazione alla
diversa tipologia delle scuole:
      a)  il numero degli studenti iscritti e frequentanti le singole
scuole richiedenti;
      b)  il  numero  delle  ore  di lezione settimanali previste dal
piano di studi vigente presso le singole scuole richiedenti;
      c)  il  numero  delle  classi attivate presso le singole scuole
richiedenti.
    2.  Il  piano  di  studi  richiamato  dal comma 1, lettera b), e'
quello  previsto  dall'ordinamento  della  scuola  o autorizzato come
progetto di sperimentazione, con esclusione delle eventuali attivita'
aggiuntive o integrative promosse autonomamente dalla scuola.
    3.  In  relazione  a  progetti di sperimentazione autorizzati nel
settore  dell'istruzione  tecnica,  per le ore di lezione curricolari
tenute  avvalendosi  della  collaborazione  di  centri  di formazione
professionale convenzionali, nel caso di maggiore incidenza del costo
orario   rispetto   a   quello   medio  della  scuola  che  attua  la
sperimentazione,  l'assegnazione  del contributo puo' essere disposta
anche   con   riferimento   ai   costi   specifici  conseguenti  alla
realizzazione della sperimentazione medesima.